Contrattazione

Arriva in Emilia Romagna la detassazione dei premi di risultato per artigiani e Pmi

di Fabio Antonilli

Anche in Emilia Romagna arriva l'accordo per la detassazione dei premi di risultato per i dipendenti delle imprese artigiane e Pmi. Il 16 maggio 2017, infatti, è stato sottoscritto l'accordo territoriale tra le organizzazioni datoriali Confartigianato Emilia Romagna, Cna Emilia Romagna e i sindacati dei lavoratori Cgil, Cisl, Uil Emilia Romagna. L'accordo interessa non solo i premi di risultato, ma anche i servizi di welfare a valere per i lavoratori di questo territorio.

L'intesa definisce l'ambito di applicazione relativamente alle imprese che abbiano, in alternativa, uno dei seguenti requisiti:
1) siano associate alle organizzazioni datoriali firmatarie dell'accordo o conferiscano espresso mandato a una delle organizzazioni datoriali firmatarie dello stesso;
2) applichino e rispettino integralmente i contratti collettivi nazionali di lavoro;
3) osservino le disposizioni di legge poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

L'accordo può essere applicato da parte delle imprese (artigiane e pmi) che per dimensioni e caratteristiche non abbiano una rappresentanza sindacale interna (Rsa/Rsu) con cui stipulare un accordo sui premi di risultato. In questo caso i datori di lavoro potranno aderire all'accordo seguendo le modalità e gli obblighi di comunicazione di cui si dirà meglio a seguire.

Resta comunque fatta salva la possibilità, per le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di rappresntanza territoriali di bacino istituita presso l'ente bilaterale regionale, di optare alternativamente per la stipula di un accordo aziendale da sottoscriversi con le organizzazioni territoriali di Cgil, Cisl, Uil e/o le relative categorie; in questo caso si avvarranno dell'assistenza sindacale delle organizzazioni datoriali cui aderiscono o conferiscono espresso mandato.

Attuando l'accordo territoriale le imprese, ai fini dell'erogazione del premio, potranno prendere a riferimento gli indicatori elencati nella sezione 6 del modello allegato al decreto interministeriale 25 marzo 2016, ivi compresa la possibilità di adottare ulteriori indicatori ai sensi del punto 20 della medesima sezione 6.

L'Intesa sottolinea l'importanza che riveste la condizione di incrementalità degli obiettivi, necessaria per accedere al trattamento fiscale agevolato. Pertanto, l'incremento dei parametri deve essere effettivo e deve poter essere verificato, nell'arco di un periodo congruo, che può anche essere inferiore a un anno, attraverso gli indicatori, anche numerici, appositamente individuati e fondati su idonei riscontri documentali aziendali.

I datori di lavoro che desiderino applicare l'accordo territoriale, e dunque interessati a erogare dei premi di risultato, sono dunque tenuti a rispettare l'obbligo di comunicazione nei confronti dei propri dipendenti. Pertanto, anche con modalità informatiche, invieranno una comunicazione scritta ai lavoratori nella quale si dichiara che in applicazione dell'accordo territoriale viene istituito un premio di risultato e si forniscono tutte le informazioni utili ivi specificate (il periodo preso a riferimento, gli indicatori adottati, il valore dell'effettivo miglioramento dell'indicatore o degli indicatori adottati, ecc. ). La medesima comunicazione, allegata all'accordo stesso (all. 1), deve essere inviata al Comitato bilaterale sulla produttività.

Il datore di lavoro, una volta concluso il periodo di riferimento previsto, deve svolgere la verifica dei risultati attesi; di ciò ne darà informazione scritta ai lavoratori interessati e al Comitato bilaterale utilizzando lo schema di comunicazione allegato all'accordo (all. 2).

E' stata inoltre prevista la possibilità per il lavoratore di esercitare l’opzione welfare. In questo caso i datori di lavoro devono indicare nella comunicazione se in alternativa al premio lo stesso dipendente può scegliere se fruire in tutto o in parte, di prestazioni, opere, servizi corrisposti in natura o sottoforma di rimborso spese aventi finalità di rilevanza sociale (welfare).

La valutazione circa la conformità dei contenuti della comunicazione all'accordo territoriale sarà effettuata, entro 10 giorni lavorativi, dal Comitato bilaterale sulla produttività istituito presso l'Eber, che, rappresentando pariteticamente le parti firmatarie dell'accordo territoriale, avrà inoltre il compito di valutare costantemente lo stato di attuazione dell'accordo stesso. Il Comitato svolgerà le proprie attività nel rispetto delle regole sulla privacy.

L'accordo territoriale sarà depositato per via telematica a cura delle organizzazioni datoriali nei termini e con le modalità previste dall'articolo 5 del decreto ministeriale 25 marzo 2016 utilizzando il modulo di deposito allegato alla nota del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali numero 4274 del 22 luglio 2016.

Successivamente al deposito i datori di lavoro che intendano applicare l'accordo - ancor prima dell'erogazione delle somme detassabili - dovranno compilare e trasmettere con le modalità telematiche definite dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il medesimo modulo di deposito. Tale adempimento resta comunque necessario sulla base di quanto specificato dalla agenzia delle Entrate con la circolare 28/E del 15 giugno 2016.

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