Contrattazione

Nel nuovo contratto dei consorzi agrari anche le regole per gli apprendisti

di Cristian Callegaro

Il 23 maggio 2017, Assocap, Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uiltucs e Sinalcap hanno sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dei consorzi agrari.

Il contratto, che decorre dal 1° gennaio 2016 e scadrà il 31 dicembre 2019, prevede i seguenti aumenti dello stipendio base riferiti al 3° livello:
- 15,00 euro dal 1° giugno 2017;
- 15,00 euro dal 1° settembre 2018;
- 20,00 euro dal 1° novembre 2019.

A copertura del periodo di carenza contrattuale (1° gennaio 2016 – 31 marzo 2017) viene riconosciuta, al personale in servizio alla data del 1° gennaio 2016, l'importo una tantum, uguale per tutti i livelli, pari ad euro 90,00, da corrispondere unitamente alla retribuzione del mese di aprile 2017. L'importo dell'una tantum è escluso da qualsiasi riflesso sugli istituti contrattuali economici e normativi.

Al contratto è inoltre allegato l'accordo del 23 maggio 2017 per la disciplina dell'apprendistato nei consorzi agrari.

La durata minima del contratto di apprendistato professionalizzante non può essere inferiore a 6 mesi e quella massima è di 24 mesi per le qualifiche inferiori al 4° livello super e di 36 mesi per le qualifiche comprese tra il 4° super ed il 3° livello super. Per la prima metà del periodo di apprendistato la retribuzione è quella prevista per i lavoratori inquadrati un livello sotto quello della destinazione finale nel caso di apprendisti il cui livello di arrivo è inferiore al 4° livello super.

Nel caso di apprendisti il cui livello iniziale sia inferiore al 2° livello, per la prima metà del periodo la retribuzione sarà quella prevista per i lavoratori inquadrati due livelli sotto quello della destinazione finale, mentre per la seconda metà sarà quella prevista per un livello al di sotto di quello della destinazione finale. Con riguardo alle mansioni del 5° livello, la retribuzione sarà fin dall'inizio pari a quella prevista per il livello di inquadramento finale, ridotta del 10% per i primi 12 mesi e del 5% per i successivi 12 mesi.

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