Contrattazione

Accordo sindacale ex banche venete: le modalità per gli esuberi

di Antonio Carlo Scacco

Il 13 luglio scorso è stato firmato il Protocollo tra Intesa Sanpaolo spa e le parti sindacali per l'avvio della integrazione delle ex Banche venete nella stessa Banca Intesa. L'accordo segue alla dichiarazione di dissesto pronunciata per Banca Popolare di Vicenza Spa e Veneto Banca Spa da parte della Bce lo scorso 23 giugno e la successiva adozione, il 25 successivo, del decreto legge 99/2017 recante l'avvio della liquidazione coatta amministrativa, nonché le modalità e le condizioni delle misure a sostegno delle banche coinvolte, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. In tale ambito i commissari liquidatori hanno ricevuto mandato a cedere le aziende interessate, o parti di esse, ad un terzo cessionario che, dopo trattative svolte a procedura aperta, è risultato essere Intesa Sanpaolo. Nell'ambito di tale cessione si provvederà alla riduzione degli organici per 4.000 unità, di cui almeno 1.000 tra il personale delle ex Banche Venete. Il punto 4 del Protocollo definisce le modalità operative circa la gestione di tali esuberi. A tali scopi le Parti hanno convenuto di utilizzare il “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riqualificazione professionale del personale del credito” (FS), il quale eroga tre tipi di prestazione: ordinaria, straordinaria ed emergenziale. Le prestazioni interessate dall'accordo sono le seconde, ossia gli assegni straordinari per il sostegno al reddito, eventualmente erogati in forma rateale, unitamente al versamento della contribuzione correlata. A tal fine i lavoratori interessati, che riceveranno una specifica comunicazione, potranno accettare (la misura è su base volontaria) una apposita “offerta al pubblico”, formulata ex articolo 1336 del Codice civile, per risolvere consensualmente il rapporto di lavoro e accedere all'assegno straordinario (v. all. A all'Accordo). La risoluzione interverrà entro e non oltre il 31 dicembre del corrente anno, ma la data potrà essere anticipata discrezionalmente dall'azienda al 30 settembre, 31 ottobre o 30 novembre, previa comunicazione al lavoratore.
Sarà in primo luogo interessato il personale in possesso, alla data stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro, dei requisiti di legge previsti per avere diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, anche nel caso abbia diritto al mantenimento in servizio. Più in particolare il decreto interministeriale 97220/2016 ha previsto l’erogazione dell'assegno straordinario, nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a favore dei lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni (il decreto 98998/17 ha previsto la estensione della misura agli esodi intervenuti a tutto il 2019). Quindi i lavoratori interessati saranno quelli che raggiungeranno i prescritti requisiti entro e non oltre il 31/12/2024 (sette anni dalla risoluzione). In via subordinata accederanno alla misura i lavoratori più prossimi alla maturazione del diritto alla pensione, ovvero i più anziani , ovvero, infine, quelli con maggiori carichi familiari. Inoltre, poiché tra i lavoratori delle ex Banche venete non si raggiunge il numero di riduzioni di organico previste, potrà accedere al Fondo di Solidarietà, fino a concorrenza, anche il personale di Intesa Sanpaolo in possesso dei requisiti indicati ed in servizio al 25 giugno scorso.
L'assegno straordinario, non assimilabile ad una vera e propria pensione, è pari al trattamento pensionistico maturato dal lavoratore maggiorato della anzianità contributiva mancante per raggiungere i requisiti contributivi previsti (quindi una sorta di pensione virtuale). È possibile richiederne l’erogazione una tantum (in tal caso l'importo è pari al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di riferimento vigente detratta la contribuzione correlata). Il costo, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 148/2015, è sostenuto dalla azienda, la quale versa anche la contribuzione correlata, pari alla contribuzione effettiva. A tale proposito si rammenta che il decreto legge 99/2017, in via di conversione, stabilisce all'articolo 4, comma 1, lettera d) la «erogazione al cessionario di risorse a sostegno di misure di ristrutturazione aziendale per un importo massimo di euro 1.285 milioni» a valere sul Fondo di cui al decreto legge 237/16 (20 miliardi di euro per il corrente anno).

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