Contrattazione

Call center outbound, accordo per le collaborazioni

di Paola Sanna

Il 31 luglio 2017 tra Assotelecomunicazioni – Asstel, Slc – Cgil, Fistel – Cisl e Uilcom – Uil è stato sottoscritto il verbale di accordo a modifica ed integrazione dell'accordo collettivo per la disciplina delle collaborazioni nelle attività di vendita di beni e di servizi e di recupero dei crediti, realizzati attraverso i call center outbound.

Tra il 2013 ed il 2015 sono stati stipulati specifici accordi per la gestione dei co.co.pro nei call center, anche alla luce delle novità normative intervenute nel tempo in relazione a questa tipologia contrattuale. Da ultimo, il 28 giugno 2016, le parti hanno sottoscritto una nuova intesa che ha previsto il differenziamento dell'aumento del minimo garantito dal 70% all'80% al 1° gennaio 2017, con impegno di incontrarsi per valutarne gli effetti. Il presente accordo ha validità triennale, precisamente fino al 31 dicembre 2020. Tanto premesso, nell'accordo in commento le parti hanno condiviso gli aspetti di seguito evidenziati.

Progressione economica - Il livello retributivo orario è rappresentato dal minimo tabellare del 2° livello; le parti hanno convenuto che alle decorrenze indicate, le percentuali siano così applicate:
- fino al 31 marzo 2019 – 80%
- fino al 31 marzo 2020 – 90%
- dal 1° aprile 2020 - 100 %

Prelazione - Per la stipula di nuovi contratti di collaborazione, le aziende devono dare priorità alle richieste avanzate dai collaboratori già impiegati con contratto di collaborazione presso la stessa unità produttiva e che abbiano maturato un periodo minimo di attività di 4 mesi.
Sarà redatta una graduatoria che terrà conto anche dell'esperienza maturata, dell'anzianità di prima contrattualizzazione e dell'età anagrafica del collaboratore.

Assistenza sanitaria integrativa - Dal 15 febbraio 2017 i collaboratori in forza a questa data o successivamente avviati, possono beneficiare di un'assistenza sanitaria integrativa per copertura di rischio grandi interventi, prestazioni long term care ed eventi maternità, con costo di adesione interamente a carico del committente e fissato nella misura massima mensile di 7,00 euro per ciascun collaboratore. La contribuzione è dovuta a favore di soggetti con un rapporto di lavoro di durata superiore a 30 giorni. Il collaboratore può altresì optare per una formula di assistenza sanitaria più estesa, con una contribuzione maggiorata di 6,00 euro a carico del committente e 2,00 euro a carico del collaboratore.

Cessazione del contratto - Solo per giusta causa o in caso di oggettiva inidoneità professionale del collaboratore, il committente può cessare il contratto individuale del singolo committente prima della scadenza del termine prestabilito e anche prima della realizzazione del progetto assegnato.

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