L'esperto rispondeContrattazione

CCNL edilizia e agente/procacciatore

di Callegaro Cristian

La domanda

Un cliente che applica per i suoi nove dipendenti il contratto Edile Industria ha avviato una nuova attività secondaria in franchising di vendita di serramenti in alluminio per la quale intende assumere un dipendente con la mansione di agente/procacciatore da retribuire parte in misura fissa e parte in funzione delle vendite, mansione non prevista dal CCNL applicato. Per il solo dipendente interessato è consentito applicare un CCNL diverso che preveda tale figura professionale? In alternativa, considerato che il lavoratore potrebbe organizzarsi autonomamente modalità ed orario di lavoro, è possibile stipulare con lo stesso un contratto di collaborazione ex 407 cpc?

Il contratto collettivo ha forza di legge tra le parti e produce i suoi effetti solo nei confronti delle parti collettive direttamente stipulanti, nonché dei soggetti individuali appartenenti alle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro che lo hanno stipulato. Inoltre, il contratto collettivo si applica anche nei confronti di coloro che, pur non iscritti alle associazioni sindacali stipulanti, implicitamente (ad esempio, per comportamento conformativo) o esplicitamente (ad esempio, perché nella lettera di assunzione viene richiamato) aderiscano allo stesso. Ogni datore di lavoro può scegliere liberamente (quindi indipendentemente dalla tipologia di attività svolta) a quale associazione di categoria iscriversi; una volta iscritto, deve obbligatoriamente applicare il contratto collettivo sottoscritto dall’associazione cui ha aderito. In tal caso il contratto collettivo si applica a tutti i dipendenti, a prescindere dalla mansione concretamente svolta dagli stessi. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro non sia iscritto ad un’associazione di categoria, la scelta del contratto collettivo da applicare viene in genere operata sulla base dell’attività aziendale. Al riguardo, l’articolo 2070, comma 1, del codice civile prevede che “l’appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell’applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l’attività effettivamente esercitata dall’imprenditore”. Qualora l'impresa svolga più attività diverse tra loro, il contratto collettivo applicabile si individua con riferimento all'attività prevalente. L'accertamento dell'attività prevalente può essere svolto combinando tra loro i criteri: - dell'ammontare dei costi e dei ricavi relativi a ciascuna attività; - del volume di forza lavoro impiegato con riferimento a ciascuna attività. Qualora, tuttavia, l’azienda eserciti distinte attività aventi carattere autonomo, il comma 2 dell’articolo 2070 c.c. prevede che “si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme dei contratti collettivi corrispondenti alle singole attività”. In risposta al lettore, si ritiene sia possibile applicare due distinti contratti collettivi nazionali di lavoro se la stessa azienda esercita distinte attività autonome. L’autonomia si estrinsecherà, per esempio, sull’esigenza di assumere personale esclusivo per ciascuna delle due attività, sulla tenuta di due contabilità separate, sull’esistenza di due organizzazioni distinte (rispetto alle quali i dipendenti di ciascuna non dovranno confluire nell’altra, stante la diversa disciplina giuslavoristica e di sicurezza dei luoghi di lavoro). Nel caso, invece, in cui il datore di lavoro applichi il solo contratto collettivo nazionale di lavoro riferito all’attività prevalente (nel caso, quello dell’edilizia), occorrerà fare riferimento alle declaratorie contenute in questo ultimo contratto. Diversa è l’alternativa valutata dal lettore rappresentata dal rapporto di lavoro autonomo, in particolare la collaborazione coordinata e continuativa. Come noto, con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 81/2015 la disciplina del lavoro a progetto di cui agli artt. da 61 a 69-bis del D.Lgs. n. 276/2003 è stata abrogata e, conseguentemente, non è più possibile stipulare collaborazioni riconducibili ad uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Ciò, tuttavia, non ha eliminato la possibilità di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa in forma autonoma; al riguardo, l’articolo 52 del decreto legislativo n. 81/2015 ha espressamente previsto che resta salvo il disposto dell'art. 409 cod. proc. Civ. La collaborazione coordinata e continuativa è quel rapporto di lavoro nel quale il collaboratore si impegna a compiere un'opera o un servizio, a carattere prevalentemente personale e in via continuativa, a favore del committente ed in coordinamento con quest'ultimo, ma senza che sussista alcun vincolo di subordinazione. Dal 1° gennaio 2016, il contratto di collaborazione per essere considerato "genuino" non deve presentare congiuntamente i tre parametri indici della subordinazione, vale a dire non deve concretizzarsi in prestazioni di lavoro: - esclusivamente personali; - continuative; - le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi (osservazione di un determinato orario) e al luogo di lavoro (luoghi di lavoro individuati dallo stesso committente); si tratta della cosiddetta etero-organizzazione). In ogni caso sono considerate originariamente lecite e, quindi, escluse dalla presunzione di subordinazione anche in presenza degli indici di subordinazione, le seguenti tipologie di collaborazioni: - collaborazioni per le quali gli accordi collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore; - collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali; - attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni; - alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

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