Contrattazione

Ccnl Turismo, interpretazione autentica della disciplina sul lavoro stagionale ed intermittente

di Michele Regina

L'Ente Bilaterale Confederale Enbic (Commissione bilaterale nazionale di garanzia, interpretazione, certificazione e conciliazione) ha fornito un'interpretazione autentica, con vigenza dal corrente mese di dicembre, per il lavoro intermittente e lavoro stagionale per le aziende del settore turismo, agenzie di viaggio e pubblici esercizi che applicano il relativo Ccnl di Anpit, Alav, Cidec, Confimprenditori, Omi Italia Uai Terziari e Cisal.

Il contratto statuisce che nelle attività stagionali il contratto a termine può avere una durata massima di 8 mesi nell'anno solare, comprensivo di eventuali proroghe e i periodi di formazione, addestramento, chiusure e/o consegne e ferie godute.

Ai fini della determinazione del lavoro stagionale vi deve essere una condizione oggettiva: cioè attività svolte in colonie montane, marine e curative e attività esercitate da aziende turistiche, che abbiano, nell'anno solare, un periodo di sospensione non inferiore a 70 giorni continuativi o a 120 giorni non continuativi.

Deve essere presente altresì una condizione soggettiva: il lavoratore opera in un'azienda turistica e che rende la sua specifica prestazione in attività che hanno criteri di stagionalità.
L'interruzione o sospensione dell'attività non potrà essere assoluta, ma dovranno permanere attività di custodia, manutenzione straordinaria e attività necessarie alla ripresa dell'attività tipica.

Sono escluse dal computo della durata massima di 8 mesi eventuali le attività correlate al lavoro stagionale ma che non previste dal Dpr n. 1525/1963, che saranno invece disciplinate dal contratto individuale con altri istituti.

Si può stipulare un contratto di lavoro intermittente per l'attività di trattamenti antiparassitari e potatura degli alberi con cadenza pluriennale o annuale, in quanto tale attività è riconducibile alle fattispecie previste dal Ccnl per le quali è ammessa tale tipologia contrattuale.

L'instaurazione del contratto intermittente non può essere continuazione di analoghe mansioni svolte con contratto stagionale altrimenti qualificabili come elusione di legge.

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