Contrattazione

Introdotto il lavoro extra e di surroga nel rinnovo del Ccnl per il settore termale

di Rossella Quintavalle

Il 24 gennaio 2018 Federterme, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del ccnl del comparto termale apportando opportune modifiche al fine di favorire la salvaguardia e il rilancio del settore, attraverso un'adeguata politica nei confronti del termalismo, da considerare come un importante aspetto della politica sanitaria.

Sono avviate inoltre iniziative nei confronti della pubblica amministrazione e del governo per il rilancio del settore, attraversato ormai da tempo da una profonda crisi economica. In tale contesto i sottoscrittori, vista l'importanza che rivestono gli enti bilaterali, fanno richiesta affinché, ai versamenti effettuati da aziende e lavoratori all'ente Bilaterale Ebiterme, venga applicato un regime tributario agevolato in considerazione della finalità sociale di tali quote.

L'intesa, ha validità triennale, dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2020, e, oltre agli aumenti retributivi, viene regolamentato il congedo parentale ad ore, rivisitata la disciplina dell'apprendistato professionalizzante e della malattia e inseriti alcuni profili professionali nella classificazione del personale; introdotto l'istituto del lavoro extra e di surroga.

Aumenti dei minimi tabellari
Le parti concordano un aumento economico a regime di 90 euro al IV livello, da erogarsi in cinque tranche:
40,00 euro 1/12/2017;
15,00 euro 1/4/218;
15,00 euro 1/9/2018;
10 euro 1/4/2019;
10,00 euro 1 settembre 2019.

Una tantum
E' riconosciuto, ai lavoratori a tempo indeterminato in forza alla data del 24 gennaio 2018 e a copertura del periodo 1° luglio 2011- 1° dicembre 2017, una somma a titolo di una tantum di 100 euro, da corrispondere in due quote di pari importo unitamente alle retribuzioni di febbraio e maggio 2018. Tale importo deve essere riproporzionato alla durata del periodo di lavoro prestato ed in caso di orario part-time, erogato in proporzione alle ore effettivamente lavorate. Per i lavoratori a tempo determinato o stagionale presenti nel periodo intercorrente tra il 1° luglio 2011 e il 30 giugno 2017, l'importo di una tantum sarà erogato in relazione alla durata del rapporto di lavoro, con suddivisione in quote mensili e giornaliere.

Interventi di sostegno per la formazione continua
Aumentati gli importi che l'azienda termale rimborsa, anche attraverso anticipazioni, ai soggetti organizzatori dei corsi E.C.M. validamente certificati, a fronte dell'effettiva partecipazione ai corsi medesimi ed a seguito di certificazione debitamente documentata ai fini fiscali. Gli aumenti sono elevati nella seguente misura: 95 euro nel 2018, 100euro nel 2019 e 105 euro nel 2020.

Lavoro extra e di surroga
I convenuti ritengono necessario regolamentare nel settore termale il ricorso al lavoro extra e di surroga da utilizzare, per una durata non superiore ai tre giorni e in aggiunta al personale in forza, in caso di realizzazione convegni scientifici, eventi di promozione aziendale, fiere e congressi, e manifestazioni; il compenso orario lordo omnicomprensivo in tal caso è fissato sulla base del livello di appartenenza:
4° e 4° super - 12,80 euro;
5° - 12,30 euro;
6° - 11,30 euro.
La prestazione giornaliera non potrà essere inferiore a quattro ore non frazionabili.

Malattia e infortunio sul lavoro
Ferme restando le regole già in atto per la comunicazione delle assenze e per gli orari già previsti per le fasce orarie soggette a controllo, le parti, in merito al trattamento economico della malattia, articolano il nuovo sistema di integrazione dell'indennità corrisposta dall'Inps.
L'integrazione avverrà nella misura del 100% della retribuzione dal quarto giorno di malattia fino a sei mesi e per ciò che riguarda i primi tre giorni di assenza, al fine di evitare situazioni di abuso, è così stabilito:
integrazione è del 100% per i primi due eventi;
66% per il terzo evento di malattia;
50% per il quarto evento di malattia;
dal quinto evento di malattia in poi l'azienda corrisponderà una integrazione del 50% solo per il terzo giorno.
Per i lavoratori a tempo determinato con durata pari o inferiore a quattro mesi, per i primi tre giorni il trattamento di malattia prevede la retribuzione del 100% per i primi due eventi e dal terzo evento verrà retribuito il solo terzo giorno nella misura del 50%.

Congedo parentale e congedo per cure
Rivisti i tempi per la richiesta scritta al datore di lavoro di permessi per congedo parentale: almeno cinque giorni prima se il congedo è richiesto su base giornaliera; almeno due giorni prima se la richiesta prevede permessi su base oraria, in questo caso cumulabili con gli altri permessi disciplinati dal Dlgs 151/2001 nel limite massimo di 120 ore calcolate nell'ambito dell'intera durata dei congedi parentali.
Introdotta la disciplina del congedo per cure di 30 giorni, anche non continuativi, per i lavoratori mutilati ed invalidi civili ai quali sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%.

Apprendistato professionalizzante
Nel conformare l'istituto alla normativa vigente, viene rivista la durata del rapporto di apprendistato, graduata in relazione alle qualifiche da conseguire, con le seguenti modalità:
livello di inquadramento:
3° durata 36 mesi
4° e 4° super durata 24 mesi
5° durata 18 mesi.

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