Contrattazione

Banca ore solidale nell’industria metalmeccanica per situazioni di grave necessità

di Rossella Quintavalle

Il 26 marzo 2018, Federmeccanica e Assistal, unitamente a Fim, Fiom e Uilm nazionali, hanno definito quanto stabilito all'articolo 5 sezione IV, titolo III del Ccnl industria metalmeccanica e installazione impianti del 26 novebre 2016, in tema di ferie e permessi annui retribuiti (Par) solidali, al fine di promuovere l'istituto della banca ore solidale nelle aziende del settore.

In base all'articolo 24 del Dlgs 151/2015 i lavoratori, fermi restando i diritti individuati dal Dlgs 66/2003, possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati a colleghi che hanno necessità di assistere figli minori bisognosi di cure costanti. La misura e la modalità di applicazione di tale concessione sono stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Nel verbale di intesa in esame, nell'ampliare le motivazioni che inducono alla cessione di ferie e permessi, affiancando al bisogno legato alla cura costante dei figli anche situazioni di grave necessità, le parti hanno provveduto alla stesura delle linee guida della banca delle ore solidale, quale strumento di indirizzo per ciascuna realtà aziendale.

L'istituto può essere attivato dalla Rsu o dai lavoratori previo consenso dei beneficiari, i quali dovranno fornire adeguata liberatoria relativamente alla normativa sulla privacy.

In tale nuova banca ore i lavoratori potranno venire incontro alle esigenze di colleghi in situazione di grave necessità, cedendo loro volontariamente e gratuitamente quote di Par o ferie aggiuntive monetizzabili.

Le ferie e i permessi cedibili sono esclusivamente quelli per i quali non sia ancora stata versata la contribuzione previdenziale e sono da valorizzare sulla base della retribuzione del lavoratore cedente, dividendo l'importo determinato per la retribuzione oraria del lavoratore beneficiario al fine di quantificare il totale delle ore di cui può fruire. Le ore cedute risulteranno al loro valore nominale lordo in quanto non devono sussistere scostamenti tra la contribuzione dovuta dal lavoratore cedente e quella applicata al lavoratore beneficiario, in capo al quale sarà applicata contribuzione e tassazione.

L'accordo tra azienda e Rsu dovrà definire tutti gli aspetti regolatori come specificati nelle linee guida e prevedere:
- le situazioni per le quali si decide di avviare l'istituto;
- il periodo entro il quale i dipendenti dovranno manifestare in forma scritta la loro volontà di cedere permessi accantonati in conto ore e ferie aggiuntive, oltre alla quantità minima cedibile;
- l'eventuale modalità di partecipazione aziendale;
- i tempi tecnici per l'avvio dell'istituto;
- il periodo entro il quale il beneficiario potrà godere di quanto ceduto;
- l'eventuale proroga dell'istituto.

Dovrà, inoltre, essere disciplinata la gestione degli eventuali residui della banca ore solidale che, in mancanza di regolamentazione aziendale, dovranno rientrare nella disponibilità del lavoratore cedente proporzionalmente alla quantità di retribuzione delle ore cedute.

L'azienda informerà tutti i lavoratori dell'attivazione della banca ore solidale e riceverà dagli stessi le eventuali adesioni.

Di tale accordo le parti ne hanno dato informazione ai vertici del ministero del Lavoro e dell'Inps in pari data, e prodotto un volantino da distribuire nei luoghi di lavoro al fine di dare pubblicità al nuovo istituto contrattuale.

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