L'esperto rispondeContrattazione

Il tempo di viaggio nell’industria metalmeccanica

di Callegaro Cristian

La domanda

Per un’azienda impiantista che applica il ccnl industria metalmeccanica, sotto i quindici dipendenti, si richiede come retribuire le ore di viaggio dovendo i dipendenti, recarsi presso i clienti per l'installazione o la manutenzione degli impianti. Si tenga presente che si può trattare di più clienti nella giornata, quindi si parte da casa ci si reca presso il primo cliente, dopo due ore di lavoro si raggiunge un nuovo cliente e così via. Nel corso della giornata si può superare in totale tra le ore di lavoro + viaggio le 8 ore oppure restare entro quel limite. Si chiede come retribuire le ore sopra elencate tenendo conto delle casistiche elencate, e se esiste un fac simile di accordo da far firmare ai dipendenti per evitare liti

Il c.c.n.l. per i dipendenti dalle industrie metalmeccaniche private e della installazione di impianti disciplina come segue il tempo di viaggio. “Al fine di prevedere lo svolgimento del normale orario di lavoro presso il luogo in cui è richiesta la prestazione lavorativa, al lavoratore comandato in trasferta, ad esclusione del personale direttivo, spetta un compenso per il tempo di viaggio, preventivamente approvato dall'azienda, in base ai mezzi di trasporto dalla stessa autorizzati per raggiungere la località di destinazione e viceversa, nelle seguenti misure: a) la corresponsione della normale retribuzione per tutto il tempo coincidente col normale orario giornaliero di lavoro in atto nello stabilimento o cantiere di origine; b) la corresponsione di un importo pari all'85 per cento per le ore eccedenti il normale orario di lavoro di cui al punto a) con esclusione di qualsiasi maggiorazione ex art. 7, Sezione quarta, Titolo III (lavoro straordinario, notturno e festivo). Il tempo di viaggio dovrà essere comunicato all'azienda per il necessario riscontro agli effetti del compenso. E' facoltà della contrattazione aziendale prevedere la forfetizzazione dei tempi di viaggio e/o del trattamento economico. Le parti confermano che il compenso per il tempo di viaggio effettuato al di fuori del normale orario di lavoro continua ad essere escluso dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti contrattuali e/o di legge. Le aziende porranno attenzione al rispetto del tempo minimo di riposo giornaliero di cui all'art. 7 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66.” Da quanto sopra consegue che: - Per le ore di viaggio coincidente con il normale orario di lavoro giornaliero spetta al lavoratore la normale retribuzione; - Per le ore di viaggio eccedenti il normale orario di lavoro giornaliero compete al lavoratore un importo pari all’85%, con esclusione di qualsiasi maggiorazione a titolo di lavoro straordinario, notturno e festivo.

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