Contrattazione

Bolzano: siglato il contratto collettivo per le aziende elettriche minori

di Josef Tschöll

Assoimprenditori Alto Adige, la Federazione Cooperative Raiffeisen dell'Alto Adige e le organizzazioni sindacali provinciali di Asgb e Flaei Sgbcisl il 25 gennaio 2018 hanno firmato il nuovo contratto collettivo provinciale per gli addetti delle aziende elettriche minori, aziende di teleriscaldamento e produttori biogas della provincia di Bolzano.
L'intesa per questo settore è un accordo territoriale di primo livello. Per alcune specifiche realtà, economicamente anche rilevanti come i magazzini ortofrutticoli o le aziende elettriche/produttori di energia, che non hanno un Ccnl di riferimento, è stato stipulato un accordo di primo livello ad hoc per il territorio sudtirolese.

Il contratto si applica alle imprese elettriche minori, alle aziende di teleriscaldamento e produttori biogas che svolgono attività di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e/o vendita di energia elettrica e/o termica nonché ai loro dipendenti addetti ai servizi tecnici, amministrativi e commerciali non aventi diritto alla qualifica di dirigente. Si applica altresì anche al personale dipendente delle aziende che producono in modo esclusivo o prevalente energia elettrica da altre fonti, anche rinnovabili.

Il rinnovo conferma sostanzialmente l'impianto del vecchio accordo, il quale prevedeva il rinnovo annuale tacito con scadenza al 31 dicembre 2017. Il contratto copre tuttavia solamente il periodo fino al 31 dicembre 2018 per allineare la scadenza con altri settori.
I principali punti oggetto della nuova intesa sono l'apprendistato, lavoro a tempo parziale, la parte economica (minimi tabellari, premio di risultato e una tantum) e previdenza complementare.

Apprendistato. Dopo l'adeguamento della legge provinciale (numero 12/2012) al Jobs act anche per questo settore economico di nicchia viene inserita la possibilità di stipulare contratti di apprendistato di primo livello (per la qualifica e il diploma professionale, diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore). Per la relativa disciplina del rapporto si rinvia agli accordi stipulati, sempre a Bolzano, per i settori industria (del 28 luglio 2016) e artigianato (del 27 giugno 2016). Rimane invariata la disciplina sull'apprendistato professionalizzante già inserita nell'accordo del 2014.

Lavoro a tempo parziale. La relativa disciplina viene adeguata alle novità introdotte dal Dlgs 81/2015. Il datore di lavoro potrà richiedere, entro i limiti dell'orario normale di lavoro, lo svolgimento di prestazioni supplementari oltre l'orario concordato dalle parti nel contratto, entro il limite del 20%delle ore di lavoro settimanali concordate. Le prestazioni supplementari potranno essere rifiutate solamente per comprovate esigenze di lavoro, salute, familiari o di formazione professionale. La maggiorazione retributiva per le ore supplementari è del 25% della retribuzione oraria globale di fatto ed è comprensiva dell'incidenza sugli istituti retributivi diretti e indiretti.

Malattia. L'intesa aggiunge anche le malattie neurodegenerative tra quelle ipotesi che consentono di usufruire di un periodo di comporto più elevato (32 mesi invece degli ordinari 18 mesi in un arco massimo di 36 mesi consecutivi e senza tener conto dei periodi di degenza ospedaliera).

Parte economica. Il nuovo contratto collettivo prevede un aumento della retribuzione minima tabellare di 70 euro lordi (per il parametro tabellare 170,99 – cat. BS) da erogare in due momenti:
- dal 1° ottobre 2017 (con effetto retroattivo) pari a 35 euro lordi al mese;
- dal 1° aprile 2018 per altri 35 euro lordi al mese.
Inoltre, i lavoratori ancora in forza al 25 gennaio 2018 avevano diritto a un importo una tantum a titolo di copertura economica del periodo 2016 – settembre 2017. L'importo di 200,00 euro lordi (al parametro medio 170,99 – cat. BS) non incide sugli istituti retributivi diretti e indiretti (compreso il Tfr) ed era da corrispondere con la retribuzione di febbraio 2018.
L'intesa modifica anche l'articolo 24-bis dell'accordo firmato nel 2014 sul premio di risultato. Le imprese che non abbiano realizzato una contrattazione aziendale sulla produttività o comunque di risultato saranno tenute a erogare ai lavoratori, in sostituzione del premio, un importo mensile di 55 euro lordi (per 12 mensilità e al parametro medio 170,99 – cat. BS). L'importo sostitutivo decorre, con effetto retroattivo, da gennaio 2018. L'importo potrà essere assorbito fino a concorrenza, qualora ci sia una intesa individuale o collettiva con funzioni (di risultato) analoghe.

Previdenza complementare. Da gennaio 2018 il contributo a carico del datore di lavoro per i lavoratori iscritti alla previdenza complementare è aumentato di 5,00 euro per 14 mensilità. Il contributo si aggiunge, dunque, alla contribuzione già in vigore (da giugno 2010 pari all'1,50% a carico datore di lavoro e 1,21% a carico lavoratore – calcolato sulla retribuzione mensile utile per il calcolo del Tfr; va aggiunta poi la quota di Tfr da conferire al fondo di previdenza prescelto).

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