Contrattazione

Otto giorni al mese di smart-working per i dipendenti di Ferrovie dello Stato

di Rossella Quintavalle

In linea con l'accordo interconfederale del 9 marzo 2018, e nel rispetto di quanto previsto al punto 15 dell'articolo 23 del Ccnl Mobilità/AF, il 20 aprile, Ferrovie dello Stato Italiane Spa, e l'organizzazione sindacale Orsa Ferrovie, hanno convenuto di rendere strutturale l'istituto dello smart-working quale strumento in grado di attuare un'organizzazione aziendale efficiente, migliorando nel contempo il benessere dei lavoratori favorendo la loro integrazione dei tempi tra vita privata e vita professionale.

A decorrere dal 1° giugno 2018 la diversa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in smart-working, la cui adesione è su base volontaria, rappresenterà una forma flessibile di lavoro rispetto ai tempi e ai luoghi di attuazione, da non confondersi con l'istituto del telelavoro. Il lavoro potrà essere svolto dalla propria residenza o altra dimora, ovvero da altra sede aziendale o da altro luogo.

A tale forma flessibile di lavoro, alla quale potranno fare ricorso i lavoratori a tempo indeterminato anche con contratto part-time orizzontale, a eccezione dei lavoratori in contratto di apprendistato professionalizzante, si potrà accedere se in possesso di un'anzianità di servizio effettivo di un anno nelle società del Gruppo Fs Italiane. Le mansioni non dovranno essere incompatibili con tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, che potrà essere richiesta per una durata di 12 mesi.

Le società pubblicheranno apposite manifestazioni d’interesse contenenti i requisiti per l'accesso, le strutture organizzative, i ruoli interessati e i termini per la richiesta di adesione, cui seguirà la comunicazione di accoglimento o meno delle domande presentate.

L'accordo tra le parti dovrà indicare:
- le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa con riferimento all'orario di lavoro;
- le modalità di esercizio del potere direttivo e disciplinare da parte del datore di lavoro;
- le modalità di applicazione in relazione all'utilizzo delle nuove tecnologie, ai controlli difensivi, ai diritti dei lavoratori e alla tutela della privacy, il tutto come previsto all'articolo 55, Ccnl Mobilità/Area AF;
- gli strumenti informatici e di telefonia assegnati, le loro modalità di utilizzo ivi compresi i possibili controlli che possono essere effettuati in armonia con quanto previsto dal Ccnl Mobilità/Area AF e dalle disposizioni aziendali.

La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro e le fasce orarie di contatto da effettuarsi tramite gli strumenti tecnologici, saranno concordate tra il responsabile aziendale e il lavoratore, tenuto conto delle esigenze del prestatore e quelle organizzative e produttive aziendali.

I lavoratori potranno operare in smart-working per un massimo di 8 giornate nel mese non frazionabili, in un orario di lavoro diurno feriale compreso tra le ore 6.00 e le 22.00, senza possibilità di svolgere prestazioni di lavoro straordinario.

Le parti potranno recedere dall'accordo con un preavviso di 10 giorni di calendario ed esclusivamente nei seguenti casi:
– assegnazione del lavoratore a un'attività o a mansioni diverse da quelle per le quali è stato concordato lo smart-working;
– venir meno delle ragioni personali che hanno motivato la lavoratrice/il lavoratore a fare richiesta di smart-working;
– mancato rispetto di quanto previsto dal presente accordo e dall'accordo individuale da parte della lavoratrice/del lavoratore o dell'azienda;
– obiettive ragioni aziendali o della lavoratrice/del lavoratore.

Il comportamento del lavoratore, che mantiene il medesimo trattamento normativo previsto per gli altri dipendenti, dovrà essere sempre improntato a principi di correttezza e buona fede. Prima dell'inizio del lavoro in smart-working sarà fornita adeguata formazione anche in riferimento alle disposizioni relative alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro.

Gli strumenti informatici, da mantenere con la massima cura, saranno forniti dall'azienda con caratteristiche tecniche che consentano una connessione sicura; in caso di eventuali impedimenti tecnici di connessione, il lavoratore avvertirà tempestivamente il responsabili al fine di una rapida risoluzione che, se non dovesse avvenire, potrebbe condurre al rientro del lavoratore in sede o alla sospensione del periodo in smart-working.

Lo stato di attuazione dell'accordo sarà verificato nel mese di gennaio 2019, mentre ulteriori misure utili al rafforzamento della conciliazione tra vita professionale e vita lavorativa, saranno presi in esame dalle parti in un prossimo incontro già programmato per giugno 2018.

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