Contrattazione

Pmi metalmeccaniche, «scatta» il versamento per l’assistenza sanitaria

di Cristian Callegaro

Attraverso verbale di accordo del 2 maggio 2018, Unionmeccanica-Confapi, Fim, Fiom e Uilm hanno stabilito di differire al mese di maggio 2018 il primo versamento al fondo di assistenza sanitaria integrativa per le aziende che applicano il c.c.n.l. per i lavoratori addetti alle piccole e medie industrie metalmeccaniche e di installazione di impianti.

Attraverso lo stesso verbale, le parti rendono noto che nella stessa data è costituito il Fondo “EBM SALUTE”, fondo per l'assistenza sanitaria integrativa previsto dal c.c.n.l. 3 luglio 2017. Le parti porcederanno quanto prima a valutare offerte per la stipula di una convenzione assicurativa per la gestione delle prestazioni di assistenza sanitaria e comunicano, intanto, di aver richiesto all'Inps il relativo codice di versamento al fondo.
Il primo versamento di maggio 2018 dovrà ricomprendere le quote riferite ai mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2018; complessivamente, le aziende verseranno euro 25 per ciascun lavoratore.

Secondo il c.c.n.l. 3 luglio 2017, hanno diritto alle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa i lavoratori, non in prova, con contratto a tempo indeterminato compresi i lavoratori part-time, con contratto di apprendistato e con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 5 mesi a decorrere dalla data di assunzione; in tale caso le prestazioni sanitarie integrative sono automaticamente prolungate in caso di proroga del contratto.
Per tali lavoratori è prevista, a decorrere dal 1° gennaio 2018 una contribuzione pari a 60 euro annui (suddivisi in 12 quote mensili da 5 euro l'una) a totale carico dell'azienda comprensiva delle coperture per i familiari fiscalmente a carico ivi compresi i conviventi di fatto.

La contribuzione è altresì dovuta per i lavoratori in aspettativa per malattia, per i lavoratori sospesi interessati dall'istituto della C.i.g. in tutte le sue tipologie e, per un periodo massimo di 12 mesi, per i lavoratori cessati a seguito di procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge n. 223/1991 ovvero ai sensi dell'art. 7, legge n. 604/1966. che beneficiano della Naspi.

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