Contrattazione

Ferrovie e premi di risultato, in busta paga a giugno l’una tantum per il 2017

di Rossella Quintavalle

Tra il gruppo FS italiane e l'organizzazione sindacale ORSA Ferrovie, in data 23 Aprile u.s. sono stati firmati due importanti accordi al fine di definire i Premi di Risultato relativi all'anno 2017 e agli anni dal 2018 al 2020.
In considerazione del conseguimento dei risultati industriali in termini di redditività e competitività, con la busta paga di Giugno 2018 a tutti i lavoratori in forza al 1° Gennaio 2017, verranno riconosciute, a titolo di “una Tantum” a copertura dell'intero anno 2017 e a seconda del livello di appartenenza, i seguenti importi:
Q 1 = euro 1000,00; Q 2 = 900,00; A = 850,00; B = 810,00; C = 780,00; D = 730,00; E = 680,00; F = 600,00.
Tali importi si intendono sostitutivi del Premio di Risultato non definito per l'anno 2017 e non avranno alcun riflesso su alcun istituto contrattuale o di legge. Rimane escluso da tale corresponsione il personale cessato dal servizio a partire dal 1 gennaio 2017 che abbia sottoscritto un verbale di risoluzione tombale con la Società, mentre sarà effettuata in misura proporzionale al personale a tempo parziale, e pro-quota in ragione dei mesi effettivi di servizio escludendo le assenze diverse da ferie, congedi maternità/paternità, donazione sangue, infortunio e permessi sindacali.
Per ciò che riguarda le erogazioni relative agli anni 2018, 2019 e 2020, vengono individuati macro indicatori di redditività, qualità, produttività e di partecipazione individuale agli obiettivi dell'impresa quali:
-EBITDA di Gruppo comune a tutte le società;
-EBITDA di società, specifico per ciascuna;
-qualità verso la clientela comune a tutte le società e redditività, produttività, qualità prodotta, specifici per ciascuna società;
-contributo individuale agli obiettivi dell'impresa, comune a tutte le società - eventi di malattia.
Gli importi, da corrispondere nel mese di Giugno successivo all'anno di riferimento, sono così individuati:
Q 1 = euro 1450,00; Q 2 = 1300,00; A = 1250,00; B = 1200,00; C = 1150,00; D = 1050,00; E =1000,00; F = 900,00.
Tali importi potranno essere destinati, su richiesta del lavoratore e a condizione che lo stesso abbia diritto alla detassazione ai sensi di legge, in tutto o in parte ad una delle seguenti forme di welfare:
a)al Fondo pensione complementare Eurofer in aggiunta alla somma annua prevista;
b)alla forma di assistenza sanitaria integrativa cui sono assicurati i dipendenti;
c)alle ulteriori forme di welfare aziendale di cui al punto 1 dell'art. 22 del CCNL del 16/12/2016 (da parte dei familiari, dei servizi di educazione e istruzione, compresi i servizi integrativi di mensa ad essi connessi, per asili nido, scuole (materna, elementare, primaria e secondaria, università, master e corsi di lingua), libri scolastici, trasporto scolastico, borse di studio, e per la frequenza di ludoteche, centri estivi e invernali, vacanze studio, oltre ai servizi di assistenza ai familiari anziani over 75enni o ai familiari non autosufficienti);
d)ad eventuali altre forme di welfare aziendale.
In tal caso l'importo del PDR sarà incrementato di un contributo a carico azienda pari al 10%.
Le somme corrisposte a titolo di PDR, qualora sostituite, non concorrono a formare il reddito del dipendente nei limiti indicati, né sono soggette all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali di cui all'articolo 1 comma 182 legge 208/2015.
Qualora le somme destinate al welfare non siano del tutto utilizzate, il residuo sarà destinato al Fondo Eurofer. Viene inoltre prevista in accordo l'adozione di specifiche azioni da formalizzarsi a livello aziendale mediante un apposito piano di innovazione e coinvolgimento dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro, al fine di accrescere la motivazione dei lavoratori e rafforzare il loro coinvolgimento nell'organizzazione del lavoro ai sensi dell'art. 1, comma 189 legge 208/2015, come modificato dall'articolo 57 dl 50/2017.

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