Contrattazione

Rinnovato il Ccnl per il settore edile

di Rossella Quintavalle

Il 18 luglio 2018 è stato raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto del 1° luglio 2014 del settore dell'edilizia, sottoscritto dai sindacati di categoria FenealUil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil con Ance e Coop con decorrenza 1° luglio 2018 – 30 settembre 2020.

Le parti, nel riconoscere la pesante influenza negativa subita per effetto della crisi economica degli ultimi anni, fissano alcuni punti essenziali per il rilancio del settore, anche per porre rimedio al sempre più diffuso dumping contrattuale, puntando in particolar modo a interventi efficaci nei campi formazione e sicurezza. Concordano altresì di intervenire su istituti già esistenti come la notifica preliminare al fine di monitorare l'intera filiera degli eventuali attori presenti nel cantiere, attraverso una apposita anagrafica che ricomprenda tutti i lavori che transitano nei luoghi di lavoro a diverso titolo, compresi i lavoratori autonomi con partita Iva.

Concordano i sottoscrittori, la costituzione dell'Ente nazionale formazione e sicurezza finanziato dagli organismi paritetici territoriali nella misura dello 0,04% da destinarsi per il 50% alla funzione formativa, e per l'altro 50% alla sicurezza. L'Ente nazionale formazione e sicurezza dovrà:
- fare sistema sia in ambito territoriale che nazionale;
- fare sinergia per ottimizzare i costi, per migliorare la funzionalità e l'efficacia;
- sostenere le relative mission con l'obiettivo di incrementare la qualità dei servizi;
- realizzare un sistema unitario coeso, solidale e ancor più vantaggioso per imprese e lavoratori.

Relativamente alla parte economica è accordato un aumento a parametro 100 (operaio comune di primo livello) di 55 euro. Al Fondo Prevedi viene disposto, a decorrere dal 1° ottobre 2019, un incremento del contributo di 2 euro a parametro 100.

I sottoscrittori concordano sulla costituzione di un fondo nazionale per l'assistenza sanitaria integrativa di settore rivolto ad operai ed impiegati che dovrà essere operativo a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Tale fondo è alimentato da una contribuzione a totale carico delle imprese pari allo 0,60% su un minimo di 120 ore e sulle seguenti voci retributive: minimo, contingenza, Edr, Its, da versare alla Cassa edile con le seguenti decorrenze:
-0,35% dal 1° ottobre 2018;
-0,60% (0,25% + 0,35%) dal 1° gennaio 2019.

Per gli impiegati, a decorrere dal 1° ottobre 2018, la contribuzione è pari allo 0,26% su: minimo, contingenza, Edr e premio di produzione, da versare o alle casse edili o direttamente al fondo sanitario.

Alle casse edili, tenute a garantire l'efficacia dei servizi corrispondendo al contempo le prestazioni stabilite per imprese e lavoratori, a decorrere dal 1° ottobre 2018 sarà versato un contributo nella misura del 2,25%, ferma restando l'aliquota destinata alle prestazioni sanitarie dal Ccnl del 1° luglio 2014 pari allo 0,25%, sino a tutto il 31 dicembre 2018; pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2019 la suddetta aliquota dello 0,25% decade, in quanto assorbita nel contributo dello 0,60% per il fondo sanitario. Dala1° gennaio 2019, dunque, l'insieme delle prestazioni agli operai diverse da quelle sanitarie saranno erogate dalle casse edili nella misura dello 0,45% del contributo del 2,25% alla cassa edile. La restante aliquota dell'1,05%, sarà finalizzata al rilancio del contratto di settore mediante premialità da riconoscere alle imprese.

A decorrere dal 1° ottobre 2018, inoltre, le imprese verseranno presso le casse edili un contributo, pari allo 0,10%, destinato ad un fondo finalizzato ad incentivare l'occupazione giovanile ed il ricambio generazionale del settore, da calcolarsi su: minimi in vigore alla data del 1° luglio 2018, contingenza, Edr, Its.

Le risorse accantonate alla cassa edile attraverso il contributo finalizzato ai lavori usuranti, fissato nella misura dello 0,10% della retribuzione degli operai, a decorrere dal 1° ottobre 2018 saranno utilizzate sul territorio esclusivamente per anticipare l'accesso al pensionamento, ovvero forme anticipate di pensionamento quale l'Ape sociale, dei lavoratori inquadrati con qualifica degli operai del settore, secondo modalità, criteri e requisiti individuati dal regolamento del Fondo prepensionamenti, da stilarsi ad opera di un'apposita commissione paritetica entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo di rinnovo. Dalla medesima data, le parti concordano che il contributo dello 0,10% è elevato nella misura complessiva dello 0,20% e destinato ad un Fondo nazionale Prepensionamenti che erogherà la medesima prestazione finalizzata all'accesso al pensionamento, o anche a forme anticipate di pensionamento quale l'ape sociale, con decorrenza dall'1° ottobre 2018.

I lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps e non iscritti ad altre forme previdenziali, che rispondono ai criteri previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 81/2015, possono iscriversi alla cassa edile versando un contributo annuo non inferiore all'1% della retribuzione prevista per i lavoratori inquadrati al 3° livello. Tale iscrizione darà diritto a partecipare gratuitamente ai corsi di formazione tecnica e sui nuovi materiali o sulla sicurezza effettuati dal sistema bilaterale formativo di settore, ad accedere alla fornitura dei Dpi, all'assistenza dei Cpt e degli enti unificati sulla formazione, la prevenzione e la sicurezza. Gli stessi pptranno inoltre richiedere di iscriversi al fondo per la pensione integrativa ed al fondo sanitario nazionale versando i previsti contributi aggiuntivi.

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