Contrattazione

Nasce il Fondo bilaterale di solidarietà per il settore nettezza urbana aziende municipalizzate

di Luca Vichi

Il 18 luglio 2018 Utilitalia, Cisambiente, Legacoop, Fise Assoambiente e Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti Uil, Fiadel hanno sottoscritto il verbale di accordo sulla costituzione del Fondo bilaterale di solidarietà per il settore dei servizi ambientali in cui si applica il Ccnl nettezza urbana aziende municipalizzate. Ciò in attuazione di quanto previsto dal Dlgs 148/2015 che ha riordinato la disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali.

Finalità, benefici e durata
Il fondo nasce per tutelare i lavoratori in costanza di rapporto di lavoro, compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante. Restano invece esclusi i lavoratori con qualifica di dirigenti.
L'assegno ordinario è corrisposto per un periodo non superiore a 90 giorni in un biennio mobile, mentre per i lavoratori con contratto a termine l'assegno spetta per il periodo massimo di durata residua del contratto.

Prestazioni
Il fondo provvede a:
• erogare assegni ordinari a favore dei dipendenti interessati da riduzioni di orario di lavoro o sospensione temporanea dell'attività lavorativa;
• erogare prestazioni integrative alla Naspi e alle prestazioni pubbliche previste in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
• erogare assegni straordinari per il sostegno al reddito a favore dei lavoratori con i requisiti necessari al pensionamento di vecchiaia o anticipato;
• stipulare apposite convenzioni anche con i fondi interprofessonali.
L'assegno ordinario spetta in misura pari all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese fra zero e il limite dell'orario contrattuale, ma comunque non oltre le 40 ore settimanali, nei limiti dei massimali previsti dalla normativa in materia di integrazioni salariali.

Procedure e accesso alle prestazioni
La domanda di accesso all'assegno ordinario deve essere presentata:
• alla struttura Inps territorialmente competente in relazione all'unità produttiva;
• non prima di 30 giorni, non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa;
• esclusivamente in via telematica.

Assegno ordinario e contributo addizionale
In caso di fruizione della prestazione di assegno ordinario è previsto l'obbligo, in capo al datore di lavoro, del versamento di un contributo addizionale mensile in misura non inferiore all'1,50%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono della prestazione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©