Contrattazione

L’incremento di produttività anche con media mobile

di Michela Magnani e Antonello Orlando

Dopo la pubblicazione della risoluzione dell'agenzia delle Entrate 78/E del 19 ottobre, gli operatori del mercato del lavoro sono tornati a interrogarsi sulle condizioni che legittimano la detassazione dei premi di risultato erogati dai datori di lavoro del settore privato.

Infatti, i parametri che devono essere indicati negli accordi di secondo livello (aziendali o territoriali) devono riguardare - in base al comma 182, articolo 1 della legge 208/2015- incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. L'articolo 2, comma 2 del decreto interministeriale (Mef e Lavoro) del 25 marzo 2016 attuativo della legge di Stabilità aveva in realtà rimandato agli stessi contratti collettivi aziendali e territoriali la determinazione concreta dei criteri di misurazione e, soprattutto, di verifica di tali incrementi rispetto ad un periodo temporale congruo.

Proprio sul delicato tema della verifica degli incrementi dei parametri economici scelti dall'accordo di secondo livello, uno dei primi chiarimenti era già apparso lo scorso 18 luglio ad opera di Confindustria che, con una nota di aggiornamento commentava il contenuto della circolare dell'agenzia delle Entrate 5/E 2018. Nel documento di analisi, Confindustria ha sottolineato come l'amministrazione finanziaria vincoli l'accesso alla detassazione dei premi al raggiungimento di un valore incrementale effettivamente verificabile; il raggiungimento di un risultato incrementale in un periodo congruo è necessario solo per gli obiettivi definiti come rilevanti dagli accordi sindacali ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta al 10 per cento. Al contrario, i parametri concordati fra le parti nei contratti aziendali o territoriali solo ai fini della parametrizzazione delle quote di premio da erogare ai dipendenti non risultano vincolati alla medesima logica di incrementalità.

Alla luce dell'orientamento dell'Agenzia emerso più chiaramente nella risoluzione 78 sembra quindi di rinnovata centralità la distinzione chiarita nella nota di aggiornamento di Confindustria sui due modelli alternativi, «anno su anno» o di «media mobile», relativi al periodo congruo di confronto per la verifica dell'incrementalità dei parametri economici. Rispetto al più diffuso modello contrattuale che confronta uno o più dei valori prescelti dall'accordo nell'anno di maturazione del premio rispetto a quello dell'anno precedente (modello «anno su anno»), ancora più apprezzabile risulta la valorizzazione del confronto con un valore medio precedente. Con maggiore focus, in questo caso, nella verifica degli incrementi utilizzando una media temporale «mobile», e dunque più adatta alla misurazione di target e obiettivi dinamici spesso utilizzati dalle singole realtà imprenditoriali.

Coerente con l'approccio più pragmatico di tale impostazione contrattuale, la parte finale della risoluzione dello scorso 19 ottobre ammette la possibilità di detassare il premio erogato anche se la verifica dell'incremento avvenga al di fuori di una rigida previsione sottoscritta fra le parti, a condizione che sia rilevabile il miglioramento del medesimo parametro rispetto al periodo immediatamente precedente.

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