Contrattazione

Margini più ampi ma con i limiti della privacy

di A.Bot.

La norma chiave del nostro ordinamento sui controlli a distanza, l’articolo 4 dello statuto dei lavoratori, è stata riscritta nel 2015 da uno dei decreti del Jobs act. Due le novità fondamentali: la sottrazione al regime autorizzatorio (sindacale o amministrativo) degli strumenti utilizzati dal dipendente per rendere la prestazione lavorativa; l’affermazione della piena utilizzabilità dei dati raccolti attraverso tutti gli strumenti (da autorizzare o meno) a tutti i fini connessi al rapporti di lavoro, alla duplice condizione di un’adeguata informazione al lavoratore e del rispetto della normativa privacy. Quest’ultima previsione esplicita un nesso ormai ineludibile tra privacy e diritto del lavoro. La conoscenza dei principi e della normativa in materia di privacy viene così a far parte della “cassetta degli attrezzi” degli Hr.

Ma prima ancora, a chi ha la responsabilità della gestione delle risorse umane competono due compiti piuttosto delicati in materia di controlli a distanza. Il primo consiste nell’effettuare un vero e proprio censimento degli strumenti aziendali che consentono il controllo, distinguendo tra quelli che possono essere considerati “strumenti di lavoro” (per esempio email) e quelli che non rientrano in tale categoria (telecamere). Per installare i secondi occorre raggiungere un accordo con le Rsa/Rsu (o in mancanza munirsi di un’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro), per i primi no. La distinzione non è sempre agevole e i casi dubbi si presentano con sempre maggiore frequenza. Prudenza vorrebbe che in caso di dubbio si scegliesse la strada dell’accordo, considerata la gravità delle conseguenze (inutilizzabilità del dato e sanzione penale). Ma spesso le controparti sindacali, seguendo una “tradizione” consolidatasi nel regime normativo precedente, pretendono di inserire nell’accordo una clausola di non utilizzo ai fini disciplinari delle informazioni raccolte. A tale richiesta si può però oggi resistere, appellandosi all’espressa previsione di utilizzabilità a tutti i fini contenuta nella nuova norma. E comunque c’è la strada alternativa dell’istanza all’Ispettorato del lavoro.

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