Contrattazione

Contratti a termine stagionali senza vincoli di tempo nel trasporto aereo

di Rossella Quintavalle

Il 19 novembre 2018 Assaeroporti, Assohandlers, Assaereo, Assocontrol e Fairo con Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ta, nella necessità di far fronte alla gestione delle assunzioni dei lavoratori con contratto stagionale, hanno raggiunto un accordo temporaneo al fine di adeguare il Ccnl trasporto aereo alle disposizioni in tema di contratto a tempo determinato, relativamente ai lavoratori impegnati in attività tipiche del settore aeroportuale e del trasporto aereo caratterizzate da stagionalità derivante dall'intensificazione del traffico passeggeri e merci in determinati periodi dell'anno.

L'accordo ha validità fino al rinnovo della parte generale del Ccnl di settore attraverso il quale sarà fornita una definizione sistematica e complessiva del mercato del lavoro, e comunque non oltre le assunzioni effettuate entro il 31 maggio 2019, data in cui tale intesa ponte decadrà automaticamente.

Il Dlgs 81/2018, come rivisitato al capo III dall'articolo 1 del Dl 87/2018 affida alla contrattazione collettiva l'individuazione delle attività stagionali, oltre alle modalità e ai limiti di utilizzo del contratto a termine in tale ambito.

I sottoscrittori concordano che per le aziende cui trova applicazione il Ccnl siglato dai convenuti, è consentita la stipula di contratti a termine per un massimo complessivo di 6 mesi, compresi tra aprile e ottobre, e di 4 mesi per periodi diversamente distribuiti. In considerazione dell'esclusione delle attività stagionali prevista dal decreto dignità all'articolo 19 comma 2, i periodi svolti in tali attività non concorrono al nuovo limite di durata massima di 24 mesi imposto dal legislatore.

Per ciò che riguarda il numero complessivo di contratti a tempo determinato che l'azienda può attivare al suo interno, viene operata una distinzione:
- le imprese che non facciano concomitante ricorso alla somministrazione a tempo determinato, sono escluse dal limite del 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione o presenti al momento dell'assunzione nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno;
- le imprese in cui si faccia concomitante ricorso alla somministrazione a tempo determinato
sono soggette al limite quantitativo del 15% del personale a tempo indeterminato complessivamente impiegato al 31 dicembre dell'anno precedente.

Fatte salve le intese di secondo livello già esistenti per le imprese in procedura di amministrazione straordinaria, nei contratti di lavoro a termine stipulati alla luce dell'accordo in esame, sia che si faccia o meno ricorso al lavoro somministrato, dovrà essere indicato la causale di “stagionalità”.

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