di Callegaro Cristian

La domanda

E' possibile dare disdetta alla Sanilog e versare l'equivalente contributo al dipendente?

L’articolo 51 (Assistenza sanitaria integrativa - Sanilog) del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica stabilisce che “hanno diritto all'erogazione delle prestazioni sanitarie di Sanilog tutti i lavoratori non in prova ai quali si applica il presente contratto in dipendenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ivi compreso l'apprendistato”. E ancora: “Nella parte normativa/economica del presente c.c.n.l., si è tenuto conto dell'incidenza delle quote (euro 120 all'anno per lavoratore e relativo contributo di solidarietà INPS al 10%) per il finanziamento dell'assistenza sanitaria integrativa. Pertanto l'azienda che ometta il versamento dei contributi suddetti è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo della perdita delle relative prestazioni sanitarie, salvo il risarcimento del danno subito.” Il contratto collettivo nazionale di lavoro non ammette, quindi, la possibilità da parte del datore di lavoro di corrispondere l’equivalente della contribuzione al lavoratore in luogo dell’iscrizione dello stesso al fondo di assistenza. Sulla base del disposto contrattuale (c.c.n.l.), è da ritenersi pertanto non possibile procedere alla disdetta al fondo Sanilog ed alla contestuale corresponsione ai dipendenti interessati di una quota retributiva economicamente equivalente.

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