Contrattazione

Rinnovato il Ccnl per i dipendenti dei centri elaborazione dati

di Paola Sanna

In data 13 dicembre 2018 tra Assoced, Lait, Confterziario e Ugl Terziario è stato sottoscritto l'accordo di rinnovo del Ccnl 9 luglio 2015 per i lavoratori dipendenti dei Centri Elaborazione Dati (Ced), imprese Ict, professioni digitali e Stp. Il contratto ha durata triennale sia per la parte economica, sia per la parte normativa e decorre dal 1° gennaio 2019 e scade il 31 dicembre 2021.
Di seguito le principali novità.

Sfera di applicazione
Le parti ridefiniscono la sfera di applicazione del contratto in commento. A decorrere dal 1° gennaio 2019, il contratto in esame si applica tra le varie anche ai lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti attività di produzione e importazione di prodotti hardware e software, consulenza e informazione, installazione e manutenzione di sistemi, robotica, tecnologia dell'informazione e informatica.

Indennità di funzione per quadri
Viene previsto l'innalzamento degli importi spettanti a titolo di indennità di funzione per i lavoratori con qualifica di quadro.
I nuovi valori, da riconoscersi per 14 mensilità, risultano i seguenti:
• 252,00 euro per i Quadri di Direzione e 222,00 euro per i Quadri con decorrenza 1° gennaio 2019;
• 259,00 euro per i Quadri di Direzione e 226,00 euro per i Quadri con decorrenza 1° gennaio 2020;
• 265,00 euro per i Quadri di Direzione e 230,00 euro per i Quadri con decorrenza 1° gennaio 2021.

Periodo di prova
Con il presente accordo, le Parti modificano la durata massima del periodo di prova; in particolare ora il limite previsto per il secondo e il terzo livello super è di 60 giorni, per il terzo e il quarto è di 45 giorni ed infine per il quinto e il sesto è di 30 giorni.

Tipologie contrattuali
La previgente disciplina contrattuale in materia di contratto a termine e di apprendistato viene rivisitata alla luce delle novità normative introdotte dal D.Lgs 81/2015 e dalla Legge 96/2018. In particolare il contratto di apprendistato si estingue trascorsi 36 mesi per i livelli dal 2° al 4°, mentre i mesi che devono trascorrere sono 24 per i dipendenti assunti al 5° livello.
Per quanto riguarda il contratto a tempo parziale invece, l'accordo non prevede più le riduzioni minime di orario in presenza di un contratto a tempo parziale ed è stabilita l'introduzione di clausole flessibili od elastiche.

Scatti di anzianità
A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'istituto degli scatti d'anzianità viene abrogato.

Trattamento economico
L'accordo di rinnovo prevede un aumento complessivo di euro 73,00 per il livello Quadro da corrispondersi in quattro tranches:
• a decorrere dal 1° gennaio 2019;
• a decorrere dal 1° febbraio 2020;
• a decorrere dal 1° ottobre 2020;
• a decorrere dal 1° maggio 2021.

Una tantum
Il periodo di carenza contrattuale 1° luglio 2018 - 31 dicembre 2018 è coperto dall'erogazione di un importo di una tantum forfettariamente determinato in
• 100,00 euro lordi per i Quadri di direzione, Quadri, 1° livello e 2° livello,
• 60,00 euro per il 3° livello Super, 3° livello, 4° livello, 5°livello e 6° livello
da erogare con la retribuzione del mese di maggio 2019. L'importo è riproporzionato con i consueti criteri in caso di anzianità ridotta ovvero presenza di orario a tempo parziale.

Elemento economico di garanzia
Nelle aziende in cui non sia previsto un premio di produttività, con la retribuzione del mese di giugno 2022 ai lavoratori a tempo indeterminato, agli apprendisti in forza al 31 dicembre 2021 che risultino iscritti nel Libro Unico da almeno sei mesi dovranno essere erogati i seguenti importi a titolo di elemento economico di garanzia:
• 85,00 euro lordi per i Quadri, 1°livello e 2° livello;
• 65,00 euro lordi per i livelli 3° e 4°;
• 50,00 euro lordi per i livelli 4° e 6°.

Assistenza sanitaria integrativa
Viene elevata, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la quota associativa annuale dovuta al fondo Easi. Fino al 31 dicembre 2018 la quota è pari a 168,00 euro, ma dal 1° gennaio 2019 la quota passa a 180,00 euro.
Le parti precisano che il datore di lavoro che omette il versamento è tenuto a corrispondere al lavoratore in busta paga un elemento distinto della retribuzione pari a 14,00 euro per 14 mensilità, utile ai fini di tutti gli istituti contrattuali, compreso il Tfr.

Previdenza complementare
I lavoratori appartenenti al settore in commento, possono iscriversi al fondo di previdenza complementare “Il Mio Domani”. La contribuzione a decorrere dal 1° gennaio 2019 prevede, a carico ditta, un'aliquota dell'l1,55 per cento della retribuzione utile per il calcolo del Tfr e dello 0,55 per cento a carico dipendente.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©