Contrattazione

Edili, conferma per l’elemento variabile della retribuzione a Bolzano

di Josef Tschöll


Le parti sociali del settore edile – industria – hanno confermato con l'intesa del 29 gennaio 2019 l'importo dell'Evr – elemento variabile della retribuzione – per il 2019. La conferma nasce sulla base dell'accordo territoriale per le imprese del settore edile – industria (firmato dal Collegio dei costruttori edili -Assoimprenditori/Confindustria di Bolzano - e i sindacati provinciali di Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil e Asgb-sezione edili) del 23 gennaio 2018, il quale ha modificato la precedente disciplina (contratto integrativo provinciale del 23 dicembre 2013).

L'elemento variabile della retribuzione è considerato come premio variabile, concordato e verificato in sede territoriale. Lo stesso è collegato all'andamento congiunturale del settore ed è correlato all'incremento dei risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio.

Regolamentazione dell'Evr a Bolzano. L'elemento, pari al quattro per cento dei minimi in vigore alla data di sottoscrizione del Ccnl (1° luglio 2014), spetta sia agli operai che agli impiegati del settore ed è erogato esclusivamente per le ore ordinarie effettivamente lavorate, le festività e per le ore di recupero (banca ore). L'elemento variabile non incide sui singoli istituti retributivi, di conseguenza non diventa base di calcolo per il trattamento di fine rapporto e per l'accantonamento (per ferie e gratifica natalizia) o la contribuzione alla cassa edile. L'erogazione è in 12 quote mensili al personale in forza (anche impiegati) e indipendente dal luogo di esecuzione della prestazione lavorativa. Gli indicatori da utilizzare sono (tutti con ponderazione al 25 per cento):
- numero dei lavoratori iscritti alla cassa edile;
- monte salari denunciato alla cassa edile
- ore denunciate alla cassa edile (escluse quelle per Cig);
- crescita del Pil a livello provinciale.

I periodi di riferimento mobili per il calcolo dell'Evr sono stabiliti come segue:
-anno 2018: triennio 2015-2016-2017 su triennio 2014-2015-2016
-anno 2019: triennio 2016-2017-2018 su triennio 2015-2016-2017
-anno 2020: triennio 2017-2018-2019 su triennio 2016-2017-2018

A complicare il calcolo è il periodo di riferimento che è quello degli anni della cassa edile (per numero lavoratori, monte salari e ore denunciate) e solo la crescita del Pil è riferita all'anno di calendario. Il raffronto è effettuato ogni anno e l'Evr sarà riconosciuto solamente se uno o più parametri è positivo (secondo la ponderazione). Qualora, invece, tutti gli indicatori siano negativi non potrà essere erogato nessun importo.

L'incremento dei parametri. Dal verbale di incontro delle parti del 29 gennaio 2019 emerge che all'esito del raffronto tutti i parametri sono stati positivi e, dunque, incrementati rispetto al periodo di riferimento. Di conseguenza l'Evr è stabilito nella misura massima (4 x 25 = 100 per cento) anche per il 2019 nella seguente misura:

Importo mensile da erogare agli impiegati: 1.7.2014
1° livello: 32,61 €
2° livello: 38,16 €
3° livello: 42,40 €
4° livello: 45,66 €
5° livello: 48,92 €
6° livello: 58,71 €
7° livello: 65,23 €
Importo orario da erogare agli operai: 1.7.2014
1° livello: 0,19 €
2° livello: 0,22 €
3° livello: 0,25 €
4° livello: 0,26 €

I calcoli a livello aziendale. L'intesa prevede però poi anche un secondo livello di verifica, che è quello aziendale. Dopo aver determinato i parametri a livello provinciale anche il datore di lavoro dovrà procedere al calcolo e raffronto dei seguenti due parametri (considerando l'azienda complessivamente):
- ore denunciate alla vassa edile (stesse modalità come a livello provinciale);
- volume affari Iva risultante dalla relativa dichiarazione annuale.
Per le aziende con soli impiegati il parametro è costituito dalle ore lavorate secondo la registrazione sul libro unico del lavoro.
La singola impresa dovrà adesso confrontare i propri parametri con l'ultimo triennio secondo la stessa scansione temporale prevista a livello provinciale.
Solamente qualora i due parametri siano entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l'azienda è tenuta a erogare l'Evr nella misura stabilita a livello provinciale. Ciò significa che il datore di lavoro è obbligato a una doppia verifica (aziendale e provinciale) e solamente se su entrambi i livelli sono raggiunti parametri positivi è obbligato a riconoscere l'Evr.
L'intesa contiene anche una disciplina assai complessa, qualora uno dei due parametri aziendali risulti negativo nel confronto triennale.

Imprese neocostituite e detassazione. Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l'Evr nella misura fissata a livello territoriale. Fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale dovrà essere effettuato anno su anno e biennio su biennio.
Secondo le parti firmatarie dell'accordo gli emolumenti corrisposti come elemento variabile della retribuzione possono beneficiare della detassazione (aliquota fiscale al 10 per cento – articolo 1, commi 182-191, della legge 208/2015) in presenza dell'incremento di almeno uno degli indicatori stabiliti.

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