Contrattazione

Accordi su ferie solidali e molestie di genere per i dipendenti dell’agenzia delle Entrate

di Rossella Quintavalle

L'agenzia delle Entrate–Riscossione e le segreterie nazionali di Fabi, First/Cisl, Fisac/Cgil, Uilca, il 4 aprile 2019 si sono riuniti per sottoscrivere un accordo sulla cessione delle "ferie solidali" richiamato all'articolo 30 del Ccnl siglato il 28 marzo 2018, allo scopo di fornire ai dipendenti strumenti di flessibilità che permettano di poter assistere i figli minori che necessitino di cure costanti. I criteri e le modalità di applicazione saranno definite entro 90 giorni. Già il 7 marzo 2019 gli stessi avevano definito il protocollo d'intesa in materia di molestie e violenze di genere sui luoghi di lavoro.

Nell'intesa del 4 aprile le parti danno attuazione a quanto previsto dall'articolo 24 del Dlgs 151/2015 in materia di cessioni di ferie e riposi, attraverso l'istituto delle "ferie solidali". Per quanto disposto dal legislatore e al fine di favorire il più possibile la conciliazione dei tempi vita-lavoro, i dipendenti possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie residui da loro maturati, ai loro colleghi, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli che per le loro particolari condizioni di salute necessitino di cure costanti, nella misura e alle condizioni stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Uno strumento di flessibilità con finalità solidale

A decorrere dal 1° giugno 2019, pertanto, i lavoratori possono cedere le festività soppresse e le giornate di ferie, quest'ultime purché eccedenti la misura minima di quattro settimane annue prevista dal Dlgs 66/2003, in favore di lavoratori che, avendo esaurito ferie e permessi, compresi quelli fruibili per grave infermità, hanno necessità di ulteriori giornate per accudire figli minori affetti da gravi problemi di salute.

Tali lavoratori possono presentare domanda richiedendo al massimo 30 giorni per ogni istanza che sia corredata da opportuna documentazione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, comprovante lo stato di salute del figlio da assistere. Le ferie e i permessi potranno essere cedute e godute solo a giornate intere. I dipendenti con ferie e permessi in eccedenza hanno facoltà di indicare la loro adesione individuando il numero dei giorni, di competenza dell'anno, sufficienti a soddisfare la richiesta del lavoratore richiedente, il tutto nel completo anonimato.

Le giornate cedute saranno acquisite sino a concorrenza dei giorni di cui necessitano i colleghi ed in caso di richiesta avanzata da una coppia di coniugi dipendenti, la fruizione potrà essere concessa alternativamente. L'ente si impegna, inoltre, a valutare la possibilità di riconoscere, in aggiunta alle giornate di ferie che saranno oggetto di cessione, ulteriori giorni disponibili per le lavoratrici/lavoratori richiedenti. Entro il 31 ottobre prossimo le parti si incontreranno per una verifica dell'avviamento della nuova procedura e, a gennaio di ciascun anno, sarà verificato l'andamento del nuovo istituto contrattuale.

Precedentemente, nell'incontro del 7 marzo 2019, le parti hanno definito il protocollo d'intesa in materia di molestie e violenze di genere sui luoghi di lavoro, al fine di confermare l'attenzione alla tutela della dignità delle donne, degli uomini e delle unioni di fatto.
Trattandosi di un primo accordo sul tema, l'intesa rappresenta un'importante passo avanti verso la realizzazione di un ambiente lavorativo ove sia contrastato l'inaccettabile fenomeno delle molestie e violenze subite all'interno dei luoghi di lavoro, al fine di evitare comportamenti offensivi che procurino situazioni di disagio della persona e qualsiasi discriminazione in relazione ad orientamenti che rientrano nella sfera personale.

I sottoscrittori, richiamando i principi dell'Accordo quadro europeo del 26 aprile 2007, ne ribadiscono i concetti fondamentali:
- violenza di genere: ogni forma di comportamento che abbia come risultato un'intimidazione, un danno o una sofferenza fisica, sessuale, psicologica;
- molestie di genere: quei comportamenti indesiderati posti in essere per ragioni connesse al sesso che determinano umiliazioni in contesto di lavoro;
- molestie sessuali: comportamenti indesiderati a connotazione sessuale posti in essere con lo scopo di violare la dignità di un lavoratore e creare un clima intimidatorio;
- luoghi di lavoro: contesto costituito dalle relazioni tra le persone in occasione di attività lavorativa (lavoratori, clienti, fornitori).

Ritenendosi inaccettabile ogni atto che si configuri come molestia o violenza di genere sul luogo di lavoro, le parti ne favoriscono la prevenzione attraverso percorsi dedicati all'informazione e alla sensibilizzazione sulla materia. Sarà inoltre fornita la necessaria assistenza a coloro che saranno oggetto di molestie o violenza di genere. Infine i sottoscrittori stabiliscono che il congedo di cui al comma 1, articolo 24 del Dlgs 80/2015, a favore dei soggetti vittime di violenze di genere, potrà essere fruito secondo le seguenti modalità:
– la durata massima di 3 mesi, da fruire nell'arco temporale di 3 anni, deve essere computata con riferimento alle giornate nella quali è prevista attività lavorativa;
– il congedo può essere fruito, sia dal personale a tempo pieno sia dal personale a tempo parziale, su base oraria e giornaliera e può essere cumulato, nella medesima giornata, con permessi o riposi previsti dalla contrattazione collettiva;
– durante il periodo di congedo, da richiedersi con un preavviso non inferiore a cinque giorni, la lavoratrice ha diritto all'indennità prevista dalla legge.

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