Contrattazione

Enti, opere e istituti valdesi, rinnovato il Ccnl

di Luca Vichi

In data 10 maggio 2019 tra la Delegazione opere e istituti valdesi, Funzione Pubblica Cgil, Funzione Pubblica Cisl e Uil Fpl è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl per i dipendenti di enti, opere e istituti valdesi. Il contratto ha durata triennale con decorrenza 1° gennaio 2017 e scadenza 31 dicembre 2019. Di seguito si riportano le novità di maggior rilievo.

Periodo di prova
La durata massima del periodo di prova non può superare i seguenti limiti (da intendersi in giorni di effettivo lavoro):
- Categoria A: 30 giorni;
- Categoria B e C: 60 giorni;
- per il restante personale: 180 giorni.

Apprendistato
Il trattamento economico dell'apprendista è così determinato:
- per i contratti di durata fino a 18 mesi:
- dal 1° al 9° mese: 85 per cento della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato;
- dal 10° al 18° mese: 90 per cento della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato.
- per i contratti di durata fino a 24 mesi:
- dal 1° al 12° mese: 85 per cento della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato;
- dal 13° al 24° mese: 90 per cento della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato.
- per i contratti di durata fino a 36 mesi:
- dal 1° al 18° mese: 85 per cento della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato;
- dal 19° al 36° mese: 90 per cento della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato.

Contratto a tempo parziale
Viene riproposto l'articolo 22 del Ccnl con l'indicazione delle soglie di durata minima oraria ammesse nella stipula del contratto a tempo parziale. Viene inoltre disciplinato l'istituto del lavoro supplementare e straordinario ammesso nella misura massima del 25 per cento dell'orario part-time settimanale individuale di riferimento e retribuito con la maggiorazione del 30 per cento.

Contratti a tempo determinato
L'articolo 23 del Ccnl rivede la disciplina del lavoro a tempo determinato, precisando come il numero massimo dei lavoratori assunti a termine non possa superare il 20 per cento del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato in forza alle imprese al 1° gennaio di ogni anno.
Sono esenti da tale limite le assunzioni a termine concluse per:
- motivi sostitutivi,
- avvio di nuove attività,
- svolgimento di attività stagionali,
- impiego di lavoratori over 50.

Trattamento economico
L'ipotesi di accordo in commento prevede un aumento complessivo di euro 75,00 per il livello C2 da corrispondersi in 3 tranches:
- euro 30,00 a decorrere dal 1° luglio 2019;
- euro 30,00 a decorrere dal 1° novembre 2019;
- euro 15,00 a decorrere dal 1° marzo 2020.

Una tantum
Viene riconosciuto al personale in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo, quindi alla data del 10 maggio 2019, un elemento retributivo a titolo di una tantum pari a euro 400,00. La somma è corrisposta a copertura del periodo di carenza contrattuale e va riproporzionato per anzianità di servizio e in base all'orario di lavoro. L'importo viene erogato in due rate:
-la prima, pari a euro 200,00, con la retribuzione del mese di luglio 2019;
-la seconda, per i restanti euro 200,00, con la retribuzione del mese di marzo 2020.

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