Contrattazione

Accordo Enel Italia su ferie collettive e permessi aggiuntivi

di Rossella Quintavalle

Programmazione ferie e permessi aggiuntivi, sono il tema centrale dell'ultimo accordo siglato tra Enel Italia Srl e Filctem, Flaei, Uiltec, in data 21giugno 2019.

Nel proseguire il cammino innovativo già intrapreso da tempo e teso ad incrementare la produttività e la competitività delle aziende attraverso misure che favoriscano la conciliazione dei tempi di vita e lavoro, quali l'introduzione di orari a flessibilità ultragiornaliera, il telelavoro, e ancora lo smart working, introdotto nel testo contrattuale con accordo del 4/4/2017, nell'incontro del 21 giugno u.s. le parti condividono l'opportunità di effettuare, ove possibile, una programmazione delle giornate di ferie escludendo dalla programmazione il solo personale strettamente necessario a garantire i servizi essenziali.
In riferimento alla calendarizzazione delle ferie collettive i convenuti concordano in una programmazione comune per un totale complessivo annuo di circa 7/8 giorni, nei seguenti periodi:
- la settimana comprensiva del 15 agosto;
- ulteriori giornate contigue a festività infrasettimanali (di norma nella settimana comprendente il giorno di Natale).

Entro il mese di gennaio di ciascun anno le date programmate saranno esaminate dalle Organizzazioni Sindacali e rese note al personale. Per il 2019 le settimane di ferie collettive sono stabilite nella settimana di ferragosto e in quella natalizia e più precisamente:
-dal 12 al 16 agosto 2019;
-Dal 23 al 27 dicembre 2019

Sarà comunque possibile che ad alcuni lavoratori venga richiesta la permanenza in servizio durante tali periodi, per comprovate esigenze organizzative non procrastinabili.

Conciliazione vita e lavoro
I dipendenti delle unità produttive, nelle quali è previsto un regime di orario con flessibilità ultragiornaliera ed ultra settimanale, che abbiano interamente fruito della spettanza ferie e FA dell'anno in corso oltre eventuali residui pregressi e riposi compensativi per prestazioni di lavoro straordinario prima del 30 aprile dell'anno successivo, potranno chiedere di utilizzare permessi a recupero a giornata intera, per un massimo di 4 giorni, da fruire sempre entro il termine del 30 aprile successivo e nei limiti della capienza del cd. "pozzetto" disponibile. Al di fuori di tale ipotesi non sarà possibile utilizzare i permessi a recupero in via esclusiva o cumulandoli con altre causali per giustificare l'assenza di un'intera giornata.

I sottoscrittori l'accordo, inoltre, confermano la volontà di valorizzare articolazioni di orario innovative che possano risultare utili al raggiungimento degli obiettivi aziendali e che siano, nel contempo, migliorativi rispetto al rapporto tra orario di lavoro e orario dedicato alla vita familiare. A tal proposito viene confermata la disponibilità aziendale a favorire l'estensione da otto a dodici ore dei c.d. "pozzetti" di flessibilità ultragiornaliera.

Permessi aggiuntivi
I dipendenti che attraversano situazioni personali di particolare gravità, potranno fruire di ulteriori due giorni di permesso retribuito in aggiunta ai tre giorni previsti dall'art. 4, comma 1, legge n. 53/2000 ed in presenza degli stessi presupposti.

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