Contrattazione

Bolzano, nuovo accordo per il lavoro stagionale nel settore commercio

di Josef Tschöll

Con l'intesa del 21 giugno 2019 l'Unione commercio turismo servizi Alto Adige – (hds) e i sindacati di ASGB, CISL/SGB - Fisascat, CGIL/AGB - Filcams e UIL/SGK - Uiltucs hanno modificato la parte dell'accordo territoriale per la provincia autonoma di Bolzano (del 26.09.2016) che riguarda la disciplina dei contratti a termine stagionali.

Le modifiche si sono rese necessarie per il settore a livello locale perché i periodi con una frequenza di turisti si sono allungati negli ultimi anni. Da un lato gli alberghi hanno aumentato la capacità ricettiva con ingenti investimenti, offrendo anche pacchetti e servizi per allungare i periodi di apertura, dall'altro significa che ovviamente anche i turisti sono più presenti e vogliono negozi aperti nelle varie località.

L'intesa del commercio segue, dunque, in una logica simile l'intesa territoriale già firmata per gli alberghi e i pubblici esercizi quest'anno (il 22.03.2019) ed è in attuazione di quanto previsto dall'articolo 66-bis del CCNL Commercio, terziario, servizi (da ultimo si è riconfermata la validità e piena applicabilità dello stesso con l'accordo del 17.04.2019 tra Confcommercio Imprese per l'Italia e la parte sindacale) nonché di quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015 (il quale affida l'individuazione delle attività stagionali a un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché alle ipotesi individuate dai contratti collettivi).

L'ambito di applicazione è abbastanza ristretto ed è limitato alle aziende con sede o unità locale nella provincia, che siano anche iscritte all'ente bilaterale (EbK) e rispettano sia la parte economica/normativa che quella obbligatoria (sindacale - compreso quella sui contributi di assistenza contrattuale di cui all'articolo 243-bis del CCNL).

L'intesa territoriale è sperimentale e la sua durata è dal 21 giugno 2019 fino al 31 dicembre 2020 e non contiene una proroga tacita in assenza di disdetta da una delle parti stipulanti.

Contratti a termine stagionali. La relativa disciplina poggia su una differenziazione tra le località a prevalente vocazione turistica e determinati periodi dell'anno con una intensificazione del lavoro per ragioni di stagionalità. Gli esercizi commerciali ubicati nei comuni a prevalente vocazione turistica godono di un periodo di stagionalità più ampio (270 giorni complessivi all'anno). Invece, le aziende presenti nei comuni restanti (che, dunque, non figurano nel relativo elenco come a prevalente vocazione turistica) possono stipulare i contratti a termine stagionali solamente per due (più) limitati periodi dell'anno. L'accordo territoriale appena firmato amplia da un lato l'elenco dei comuni e dall'altro allunga i periodi considerati come più intensi e così caratterizzati come stagionali.

Così, le aziende (che applicano il CCNL commercio) situate in tutti i comuni non compresi nel citato elenco (con prevalente vocazione turistica) possono stipulare contratti a tempo determinato per ragioni di stagionalità nei periodi che vanno dal 15 giugno al 15 settembre (periodo estivo) e dal 20 novembre fino a fine febbraio dell'anno successivo (periodo invernale). In precedenza questi periodi erano molto più stretti e legati alle svendite di fine stagione nonché al solo periodo natalizio. Anche adesso il termine sembra ancora molto stretto per la stagione invernale, dove gli impianti sciistici chiudono a fine marzo o verso i primi giorni di aprile.

Invece per quanto riguarda i comuni considerati a prevalente vocazione turistica l'elenco viene notevolmente ampliato a 57 comuni (finora erano 25). Per loro la stagionalità è riconosciuta per tutto l'anno, ma è imposto un limite temporale di 270 giorni di calendario complessivi (come somma di uno o più contratti a termine stagionali) nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno per ciascun lavoratore.
In ogni caso è prevista l'indicazione della causale di stagionalità nel contratto di lavoro a termine, dovendo anche richiamare per quale delle due ipotesi è stato stipulato.

Indennità di stagionalità. Rimane invariata la disciplina già contenuta nell'intesa territoriale del 29.06.2016 che prevede una maggiorazione retributiva per i lavoratori con un contratto di lavoro stagionale. E' così prevista un'indennità di stagionalità nella misura dell'otto per cento, da calcolarsi su paga base, contingenza e 3° elemento provinciale. La stessa incide anche su tutti gli istituti contrattuali (13ª e 14ª mensilità, ferie, straordinari, etc.). Si tratta dunque di una mensilità in più (in proporzione su base annua) che è riconosciuta a questi lavoratori e che è quasi identica a quella del settore alberghi e pubblici esercizi. E', invece, nuova per il settore commercio la previsione che tale indennità è trasformata in un superminimo assorbibile qualora il rapporto di lavoro viene trasformato a tempo indeterminato oppure qualora il lavoratore (prima assunto a termine per stagionalità) è riassunto a tempo indeterminato entro sei mesi dalla data di cessazione del precedente rapporto a termine.

Mensilità aggiuntive, diritto di precedenza e risoluzione anticipata. Il nuovo accordo richiama la possibilità (già anche all'interno della precedente intesa territoriale) di ricomprendere e pagare insieme alla retribuzione mensile dei lavoratori stagionali anche i ratei di 13ª e 14ª a condizione che sia inserito espressamente nel contratto individuale di lavoro.

Viene inserita nell'accordo (senza numerazione degli articoli) poi anche un rimando alla disciplina legale in materia di diritto di precedenza per i contratti a termine stagionali e la possibilità di risoluzione anticipata del contratto a termine stagionale (solamente da parte del lavoratore), rispettando il periodo di preavviso previsto dal CCNL (articolo 241 per il caso delle dimissioni) per il relativo inquadramento e l'anzianità di servizio. Non è specificato, ma il mancato rispetto comporterebbe, quindi, la trattenuta, da parte del datore di lavoro, dell'indennità di preavviso e non, come penale e/o risarcimento, la retribuzione ancora spettante per il periodo residuo del contratto a termine stagionale.

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