Contrattazione

Aumenti retributivi a partire da novembre nel rinnovo contrattuale autorimesse e autonoleggio

di Rossella Quintavalle

In data 23 ottobre 2019 Aniasa e le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uil Trasporti hanno firmato il rinnovo del Ccnl 26 luglio 2016 per i dipendenti da Imprese esercenti autorimesse, locazione automezzi, servizi di supporto all'autonoleggio, noleggio motoscafi, posteggio e custodia autovettura su suolo pubblico e/o privato, lavaggio automatico e non automatico e ingrassaggio automezzi, attività di soccorso stradale e di assistenza alla mobilità, nonché le attività direttamente collegate, servizi di noleggio autoambulanza con conducente.

L'intesa, che integra il precedente Ccnl sostituendone alcune parti, decorre dal 1° gennaio 2019 e scadrà il 31 dicembre 2021.

Aumenti retributivi: nel triennio 2019-2021 viene previsto un aumento salariale medio di 120 euro, da erogare in quattro tranche nei mesi di novembre 2019, marzo 2020, gennaio 2021, marzo 2021.

Una tantum: le Parti convengono sull'erogazione di un importo forfettario di euro 330,00 lordi (livello C1) da corrispondere in due tranche di pari importo con le retribuzioni di novembre 2019 e febbraio 2020. Tale importo, da riproporzionare per i lavoratori part-time e calcolare sulla base dei mesi effettivi di servizio, non è utile ai fini del calcolo del Tfr e degli istituti di retribuzione diretta e indiretta, sia legali che contrattuali.

E.A.R.: a decorrere dal 1° marzo 2021, contestualmente alla maturazione della quarta e ultima tranche degli incrementi economici e per effetto dell'entrata in vigore della nuova scala parametrale, verrà istituito, per ogni livello di inquadramento, un Elemento Aggiuntivo della Retribuzione; tale elemento non sarà assorbibile in alcun caso e avrà incidenza su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, ivi compreso il Tfr.

Le parti, in occasione del rinnovo in esame, aggiornano i vari istituti contrattuali alla luce delle ultime modifiche normative.
Contratto a termine: nel rispetto di quanto previsto dal Dlgs n. 81/2015, come modificato dal Dl n. 87/2018, convertito dalla legge n. 96/2018, il contratto di lavoro a termine può avere una durata massima di 24 mesi, con possibilità di proroga di altri 12 mesi da stipularsi presso la Itl. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, liberamente nei primi 12 mesi e in presenza di almeno una delle condizioni previste dal primo comma dell'articolo 19 del Dlgs n. 81/2015 nel limite di 24 mesi.

Attività stagionali: un nuovo articolo inserito nel Ccnl dà risalto al contratto da stipulare nelle attività stagionali, quelle che per le loro caratteristiche e finalità si svolgono o sono intensificate in determinate stagioni o periodi dell'anno e che legittimano la possibilità di stipulare contratti a termine per le seguenti figure professionali: impiegato di banco, check-in man, operatore cali center Soccorso stradale/infomobilità, operatore di sosta/ centrale operativa.

Somministrazione a termine: è stabilito che il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato, non può eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti contratti.

Lavoro a tempo parziale: nella rivisitazione dell'istituto del contratto a tempo parziale, relativamente alla previsione che la prestazione media settimanale dei lavoratori a tempo parziale non può essere inferiore al 50% dell'orario di lavoro contrattuale, le parti concordano nel riconoscere la possibilità di stipulare contratti part-time verticali (a tempo determinato ed indeterminato) la cui prestazione lavorativa sia compresa fra un minino del 35% e un massimo del 50% della prestazione media ordinaria settimanale, mensile o annuale. Possibilità riconosciuta nel limite del 5% dei lavoratori a tempo pieno in forza all'atto dell'assunzione, fatto comunque salvo il minimo di 5 unità assumibili in aziende con più di 50 dipendenti.

Tirocini formativi - Stage: i sottoscrittori l'intesa, nell'adeguare l'importo riconosciuto ai tirocinanti a titolo di rimborso spese a euro 800, ne limitano l'inserimento in azienda nella misura massima del 8% del personale assunto a tempo indeterminato con un minimo di due unità. Le aziende non possono comunque superare il limite complessivo del 30% dell'organico assunto con contratto a tempo indeterminato tra lavoratori assunti a tempo determinato, in somministrazione a tempo determinato, apprendistato e stage.

Indennità di trasferta: nel rivisitare la disciplina dell'indennità di trasferta viene concordato che da gennaio 2020 il rimborso a piè di lista delle spese di vitto e alloggio si atterrà ai seguenti limiti: territorio nazionale per il pernottamento: euro 55,00, per ogni pasto: euro 30,00; territorio estero per il pernottamento: euro 75,00, per ogni pasto: euro 35,00.

Previdenza complementare : a decorrere dal mese di gennaio 2021 il contributo mensile contrattuale a carico del datore di lavoro sale dall'1% all'1,5% relativamente ai dipendenti a tempo indeterminato anche apprendisti.
Tra le modifiche apportate al precedente Ccnl del 2016, viene inserito l'aumento del valore dei buoni pasto, che da gennaio 2020 salirà da 5,29 a 6 euro, e da gennaio 2021 a 7 euro per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa, fatte salve condizioni di miglior favore già in atto. Una particolare attenzione le parti hanno voluto dedicare alla disciplina del trasferimento d'azienda, del lavoro agile e dei contratti di appalti, dedicando un'attenzione particolare al cambio e/o cessazione di appalto.

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