Contrattazione

Consorzi di sviluppo industriale, rinnovato il Ccnl

di Luca Vichi

Il 31 ottobre 2019 Ficei, Fps Cisl, Fp Cgil, Uil Flp e Findici hanno sottoscritto l'accordo per il rinnovo del Ccnl di consorzi ed enti di sviluppo industriale.

Le parti hanno rivisitato alcuni interessanti aspetti del previgente contratto che di seguito si sintetizzano. Il nuovo contratto decorre dal 1° gennaio 2019 e rimane in vigore fino al 31 dicembre 2021.

Contratti a tempo determinato e telelavoro
L'articolo 19, recependo quanto disposto dal D.Lgs n. 81/2015 come modificato dal DL 87/2019, prevede che non possano essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore:
- al 10 per cento del numero dei lavoratori impiegati a tempo indeterminato in strutture fino a 30 dipendenti;
- al 6 per cento del numero dei lavoratori impiegati a tempo indeterminato oltre i 30 dipendenti.

Le percentuali sono definite computando il personale a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione; per gli Enti che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile invece stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.

In materia di telelavoro viene precisato che ai dipendenti incaricati di effettuare la prestazione lavorativa a distanza, indipendentemente dall'ambito in cui la prestazione è resa, si applica la disciplina prevista dal Titolo VII del citato decreto n. 81/08.

Contratto di apprendistato
Anche il contratto di apprendistato recepisce quanto previsto dal D.Lgs n. 81/2015. In particolare le Parti stabiliscono che i livelli di inquadramento professionale e il conseguente trattamento economico per gli apprendisti sono i seguenti:
- due livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la prima metà del periodo;
- un livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la seconda metà del periodo.

Classificazione del personale e mutamento delle mansioni
L'articolo 24 definisce in modo puntuale le declaratorie delle singole categorie di inquadramento proponendo anche le esemplificazioni dei diversi profili di riferimento.
Viene inoltre ridefinita nell'articolo 28bis l'intera disciplina in tema di assegnazione e mutamento di mansioni, alla luce di quanto disposto dall'articolo 3 del D.Lgs n. 81/2015.

Orario di lavoro e congedo parentale
All'articolo 31 le Parti ripropongono tre tipologie di orario, definendo l'orario standard, l'orario su nastro lavorativo e l'orario in turno.
Per quanto attiene il congedo parentale viene introdotta la possibilità di fruire del congedo su base oraria; i criteri di fruizione saranno oggetto di concertazione in sede aziendale.

Trattamento economico
È stabilito un aumento contrattuale complessivo pari:
- allo 0,40 per cento della retribuzione contrattuale in vigore al 31 dicembre 2018, con decorrenza gennaio 2019;
- ad un ulteriore 0,80 per cento della retribuzione in vigore al 31 dicembre 2019, con decorrenza gennaio 2020;
- un ulteriore 1,30 per cento della retribuzione in vigore al 31 agosto 2020, con decorrenza settembre 2020;
- un 1 per cento della retribuzione in vigore al 31 dicembre 2020, con decorrenza gennaio 2021.

Si precisa inoltre che l'indennità quadri resta fissata in euro 230,00 per il livello Q1 e in euro 520,00 per il livello Q2.

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