Contrattazione

Città di Milano, sottoscritto l’accordo per i contratti a tempo determinato stagionali nel terziario

di Cristian Callegaro

Con l'accordo territoriale 6 novembre 2019 sui contratti a tempo determinato, Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza con Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs Uil, hanno individuato il campo di applicazione per la stipula di contratti stagionali a livello territoriale.

A tal fine viene individuata come località a prevalente vocazione turistica il comune di Milano e le aree fieristiche di Fieramilanocity e di Rho-Pero.

Il campo di applicazione riguarda le attività individuate nell'accordo che hanno come luogo di lavoro il comune di Milano e che vengono svolte nei periodi natalizio (dall'ultima domenica di novembre alla terza domenica di gennaio), pasquale (dalla domenica precedente a quella successiva alla Pasqua) ed estivo (dal 1° giugno al 30 settembre).

In particolare, le attività stagionali individuate nell'accordo territoriale devono essere stipulate da datori di lavoro che partecipano a fiere, eventi, esposizioni per il periodo di durata delle manifestazioni e per i due giorni antecedenti e successivi al termine delle stesse manifestazioni.

L'applicabilità effettiva dei contratti stagionali territoriali è vincolata al rispetto di una serie di condizioni individuate dall'articolo 2 dell'accordo. Tra queste, vi sono l'adesione ad associazioni di categoria riconducibili a Confcommercio Milano, il rispetto delle parti economica/normativa e obbligatoria del ccnl terziario della distribuzione e dei servizi, il non utilizzo di contratti di lavoro intermittente e, contemporaneamente alle assunzioni a termine per le unità produttive interessate da medesime mansioni, di contratti di somministrazione di lavoro.

Per i lavoratori assunti a tempo determinato secondo l'accordo territoriale troverà applicazione la specifica disciplina della stagionalità contenuta nel decreto legislativo 81/2015, relativamente alla durata del rapporto di lavoro, al numero complessivo di contratti, agli intervalli temporali previsti per le riassunzioni e alle causali per proroghe e rinnovi.

I contratti stipulati in base all'accordo non potranno avere, anche per sommatoria, una durata complessiva superiore a 36 mesi.

L'accordo avrà durata fino al 31 gennaio 2021 e potrà essere eventualmente rinnovato dalle stessi parti sindacali.

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