Contrattazione

Operativo il Mog a tre mesi nel settore alimentare

di Michele Regina

Con accordo sottoscritto il 18 novembre da Assolavoro e il 19 novembre da Assosomm è stato disciplinato l'utilizzo del Mog (monte ore retribuito garantito) nel settore dell'industria alimentare.

La finalità di tale istituto contrattuale, già introdotto in via sperimentale nel 2014 e confermato nel Ccnl 15 ottobre 2019 per le agenzie di somministrazione, è quello «di ricondurre nell'ambito della somministrazione di lavoro altre tipologie contrattuali flessibili, occasionali o accessorie (come ad esempio il lavoro intermittente, ripartito, occasionale o accessorio, collaborazioni), in quanto forma contrattuale più tutelante e garantita, nonché per agevolare l'utilizzo della somministrazione di lavoro in alcune aree aziendali o settori che maggiormente necessitano di rapporti di lavoro compatibili con le reali esigenze produttive ed organizzative delle aziende utilizzatrici».

Nel Ccnl del 15 ottobre 2019 le parti si erano riservate di definire un'intesa finalizzata a individuare per il settore specifico delle Industrie alimentari l'operatività dell'istituto del Mog, riconducendo nell'ambito della somministrazione di lavoro altre tipologie contrattuali flessibili, occasionali e accessorie.

Pertanto l'intesa raggiunta il 19 u.s. disciplina l'avvio di tale operatività.
L'accordo prevede quindi che, nel rispetto dei limiti percentuali previsti dalla contrattazione collettiva dall'utilizzatore possano essere stipulati contratti di lavoro in somministrazione a tempo determinato con monte ore retribuito garantito.

Per i contratti di somministrazione che prevedano un utilizzo complessivo inferiore a 30 lavoratori somministrati per la singola agenzia per il lavoro, è possibile stipulare un contratto iniziale di Mog a tre mesi, nel rispetto dei limiti percentuali di legge e previa informativa scritta alle OO.SS. Nazionali e Territoriali.

In questo periodo l'agenzia per il lavoro e le OO.SS. Nazionali o Territoriali possono stipulare un accordo al fine di prorogare la somministrazione del Mog a tre mesi, per gli utilizzatori del settore alimentare, contrassegnate con il codice Ateco 10.

Nei casi in cui l'agenzia per il lavoro palesi l'esigenza dell'utilizzatore di ricorrere sin dall'inizio della somministrazione a un utilizzo più esteso rispetto al limite inferiore a 30 lavoratori è tenuta a convocare preliminarmente le OO.SS. firmatarie dell'intesa per addivenire alla stipula di un accordo ad hoc. Nel caso in cui le OO.SS. non diano riscontro in termini precisi dettati dalla predetta intesa l'agenzia potrà procedere alla somministrazione in Mog.

La medesima procedura sindacale dovrà essere rispettata anche nel caso in cui l'utilizzatore del settore alimentate voglia avvalersi di una nuova agenzia, dopo essersi già avvalso di altra, per reiterare l'istituto del Mog .

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