Contrattazione

Accordi su congedo parentale e ferie solidali per Poste italiane

di Paola Sanna

Il 15 novembre tra Poste Spa e Slc-Cgil, Slp-Cisl, Uilposte, Failp-Cisal, Confsal Comunicazioni, Ugl-Comunicazioni sono stati sottoscritti due verbali di accordo in materia di congedo parentale e di ferie solidali per il Ccnl del personale non dirigente di Poste italiane.

Congedo parentale
A decorrere dal 1° febbraio 2020 le parti intendono consentire la fruizione su base oraria del congedo parentale a tutto il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato (anche di apprendistato), in particolare:
- per il personale a tempo pieno con attività lavorativa articolata su 5 giorni, la durata giornaliera si considera di 8 ore;
- per il personale full-time con attività lavorativa articolata su 6 giorni, la durata giornaliera si ritiene di 6 ore e 40 minuti;
- per il personale con contratto a tempo parziale ex orizzontale, la durata giornaliera si determina con riferimento all'orario medio giornaliero del mese precedente a quello di fruizione;
- per il personale con contratto a tempo parziale ex verticale ed ex misto, la durata giornaliera si determina con riferimento all'orario medio giornaliero della settimana di fruizione del congedo.

Il congedo parentale su base oraria può dunque essere fruito oltre che per una giornata intera, per frazioni orarie pari alla metà della durata della propria giornata lavorativa o per frazioni di giornate lavorative pari a un quarto, per il personale con durata giornaliera convenzionale di 8 ore; per quello con durata convenzionale pari a 6 ore e 40 minuti invece, il congedo può essere fruito oltre che per giornata intera, anche per frazione oraria da 2 ore a 3 ore.

Divieti
Il lavoratore non può usufruire di riposi e permessi nel giorno di fruizione del congedo parentale e nemmeno fruire di più frazioni di congedo parentale a ore nella medesima giornata. Il congedo infatti deve essere collocato all'inizio o alla fine della giornata lavorativa.

Presentazione domanda
Per fruire dei congedi parentali su base oraria, il dipendente deve presentare domanda all'Inps con un preavviso di almeno due giorni lavorativi, deve dichiarare la presenza di un accordo aziendale sul tema e indicare gli orari e le giornate in cui fruirà del congedo.

Fondo ferie solidali
In via sperimentale, a decorrere dal 1° febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, le parti istituiscono un fondo ferie solidali.
I lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che abbaino già fruito di tutte le giornate di ferie, permessi per festività soppresse e Pir, potranno richiedere la cessione di "ferie solidali".
Tale richiesta è possibile per un massimo di due volte l'anno e ogni volta per massimo 15 giorni.
La domanda può essere presentata se sussiste almeno una tra le due seguenti casistiche:
a) necessità di prestare assistenza al figlio minorenne, le cui condizioni di salute richiedano cure continue e costanti;
b) se i lavoratori sono residenti/domiciliati presso comuni colpiti da calamità naturali per i quali sia stato dichiarato lo stato d'emergenza.

La richiesta di fruizione deve essere presentata alla funzione di gestione risorse umane, con indicazione del numero di giorni richiesti e con allegata la documentazione attestante le condizioni sopracitate. A loro volta le funzioni di gestione risorse umane devono trasmettere la richiesta alla commissione nazionale paritetica che individuerà le più idonee modalità di comunicazione ai dipendenti finalizzate alla raccolta delle donazioni di ferie solidali.

I lavoratori con contratto a tempo indeterminato possono destinare in modo volontario e a titolo gratuito un massimo di 5 giorni di ferie relative all'anno in cui viene realizzata la donazione. In casi eccezionali si possono destinare al fondo fino a un massimo di 2 giorni ulteriori. La volontà di cessione sarà manifestata alla funzione di gestione risorse umane per massimo due volte l'anno rispettivamente nei mesi di marzo e luglio.

La commissione paritetica procederà alla ripartizione delle ferie solidali e nei casi di insufficienza di donazioni rispetto alle richieste, la commissione distribuirà in misura proporzionale il monte ferie. Se, invece, le ferie presenti nel fondo dovessero essere superiori a quelle richieste, la commissione valuterà eventuali domande presentate oltre i termini prestabiliti.

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