Terziario Confesercenti: accordo sul lavoro stagionale per la provincia di Modena
Attraverso l'accordo territoriale settore terziario distribuzione e servizi provincia di Modena del 4 dicembre 2019, Confesercenti di Modena, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno provveduto ad individuare le località a prevalente vocazione turistica ed i periodi di effettiva stagionalità in relazione a quanto disposto dal contratto collettivo nazionale all'articolo 66 bis per la provincia di Modena.
Questa ultima norma, infatti, stabilisce che "le parti, preso atto che in determinate località a prevalente vocazione turistica le aziende che applicano il presente c.c.n.l., pur non esercitando attività a carattere stagionale secondo quanto previsto dall'elenco allegato al D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni, necessitano di gestire picchi di lavoro intensificati in determinati periodi dell'anno, concordano che i contratti a tempo determinato conclusi per gestire detti picchi di lavoro siano riconducibili a ragioni di stagionalità, pertanto esclusi da limitazioni quantitative ai sensi dell'art. 23, punto 2, lettera c) del D.Lgs. n. 81/2015".
Tenuto conto che l'individuazione delle località a prevalente vocazione turistica, ove si collocano le suddette assunzioni a tempo determinato, deve essere definita dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente c.c.n.l. con apposito accordo, attraverso l'accordo del 4 dicembre 20019.
Attraverso il recente accordo territoriale sono state individuate le seguenti località a prevalente vocazione turistica: comuni di Modena, Maranello, Formigine, Fanano, Sestola, Montecreto, Riolunato, Pievepelago, Fiumalbo, Lama Mocogno, Frassinoro, Pavullo.
Attraverso lo stesso accordo sono inoltre stati individuati i seguenti periodi di effettiva stagionali:
- Dal 4 dicembre 2019 al 31 gennaio 2020;
- Dal 1 aprile 2020 al 30 settembre 2020;
- Dal 1 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021;
- Dal 1 aprile 2021 al 30 settembre 2021;
- Dal 1 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022.
I datori di lavoro con azienda avente sede in uno dei territori non previsti dall'accordo potranno richiedere alle parti firmatarie di valutare le fattibilità di sottoscrizione di un accordo aziendale; tale possibilità potrà essere sfruttata anche nel caso di specifiche esigenze aziendali al di fuori dei periodi previsti dall'accordo.
L'accordo avrà vigore fino al 31 gennaio 2022.
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di Studio Associato Paola Sanna e Luca Vichi