Contrattazione

Consorzi di bonifica, rinnovato il ccnl

di Silvia Cainelli

Lo scorso 9 dicembre, tra il Sindacato nazionale degli Enti di bonifica, di Irrigazione e di Miglioramento fondiario (Snebi) e Flai-Cgil, Fai-Cisl e Filbi-Uil, è stato sottoscritto l'ipotesi di accordo per il rinnovo del ccnl 24 luglio 2017 per i dipendenti dei Consorzi di bonifica, di irrigazione e miglioramento fondiario.

Classificazione
Le Parti istituiscono un gruppo di lavoro paritetico con il fine di presentare proposte di modifica al presente articolo entro il 31 dicembre 2021, anche su richiesta di una delle parti.

Permessi retribuiti e non retribuiti
Ai dipendenti, membri di organi direttivi provinciali o territoriali, sono concessi permessi sindacali retribuiti fino a 12 giorni lavorativi all'anno, cumulabili per non più di tre giorni consecutivi.

Reperibilità
I dipendenti possono essere chiamati a rendersi reperibili fuori dall'orario ordinario di lavoro in caso di esigenze di servizio. Sarà predisposto quindi un calendario dei turni di Reperibilità Programmata, con cadenza almeno bimestrale che verrà comunicato in forma scritta alle Rsa/Rsu e ai dipendenti.
La reperibilità può essere chiesta anche per singole giornate, ma per non più di 6 giorni consecutivi, ad eccezione del periodo di esercizio irriguo e di intensa attività degli impianti idrovori.
Verrà corrisposta, durante il periodo di reperibilità, un'indennità giornaliera del seguente importo:
- euro 20,00 per la reperibilità nei giorni feriali;
- euro 30,00 per la reperibilità nei giorni festivi.
Tali prestazioni vanno compensate con il trattamento previsto per le ore straordinarie.

Sospensione dal servizio
La sospensione dal servizio consiste nell'allontanamento dal posto di lavoro in assenza di retribuzione per un periodo:
- fino a tre giorni in caso di comportamenti scorretti o ripetute mancanze e negligenze nei confronti del Consorzio, dei colleghi o del pubblico, lesive del decoro, della funzione e della disciplina dell'Ente;
- da quattro a dieci giorni in caso di gravi infrazioni, abuso di autorità o uso dell'impiego per fini personali. La condanna a pena detentiva che non dà luogo a licenziamento viene esulata dal limite dei 10 giorni.

Banca delle ore
Su richiesta dei dipendenti sarà possibile trasformare, in tutto o in parte, le prime 50 ore annue di lavoro straordinario in ore di riposo compensativo, fatte salve le maggiorazioni che verranno invece pagate.
Le Parti sottolineano che:
- i riposi compensativi potranno essere goduti non prima di 15 giorni dalla data di svolgimento del lavoro straordinario e non oltre il primi 6 mesi dell'anno solare successivo;
- i riposi compensativi non sono cumulabili con ferie, permessi ordinari e recuperi delle festività soppresse;
- non più del 5 per cento del personale può essere assente contemporaneamente per il medesimo motivo;
- le ore di riposo compensativo non rientrano nel calcolo del numero massimo di ore di lavoro straordinario effettuabili;
Per gli operai avventizi con 78 giorni di attività, anche non continuativi, le 50 ore di trasformazione saranno riproporzionate alla durata del contratto.

Trattamento economico
Sono previsti aumenti retributivi per gli anni 2019, 2020,2021 e 2022 così come segue:
- aumento dei minimi retributivi dell'1% a decorrere da luglio 2019;
- aumento dei minimi retributivi dello 0,70% a decorrere da gennaio 2020 e dello 0,80% a decorrere da settembre 2020;
- aumento dei minimi retributivi dello 0,70% a decorrere da gennaio 2021 e dello 0,80% a decorrere da settembre 2021;
- aumento dei minimi retributivi dello 0,70% a decorrere da gennaio 2022 e dello 0,90% a decorrere da settembre 2022.

Ferie solidali
I lavoratori hanno facoltà di cedere i riposi e le ferie maturate ad altri lavoratori, che hanno necessità di prestare assistenza a componenti del nucleo familiare o parenti richiedenti cure costanti per cause di salute, fino a un massimo di 10 giorni complessivi annui.
La richiesta di ferie solidali avviene in forma anonima, previa certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica, per un massimo di 30 giorni per ciascuna istanza.

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