Contrattazione

Deroghe alla legge entro un perimetro definito di materie

di Marcello Floris

Deroghe alle norme di legge ma entro un perimetro ben definito. È quanto può disporre il contratto di prossimità, disciplinato dall’articolo 8 del Dl 138/2011, convertito dalla legge 148/2011. Si tratta di un provvedimento adottato dal Governo dopo la conclusione dell’accordo interconfederale del 2011.

Il contratto di prossimità è un particolare tipo di accordo collettivo che può derogare, a certe condizioni e su specifiche materie, alle norme di legge. La legittimità di questo potere di deroga è stata dichiarata anche dalla Corte costituzionale: con la sentenza 221 del 4 ottobre 2012, la Consulta ha escluso che l’articolo 8 contrasti con la potestà legislativa regionale in materia di tutela del lavoro.

In base all’articolo 8 del Dl 138/2011, l’accordo di prossimità è un istituto di carattere eccezionale, non applicabile al di fuori delle specifiche finalità espressamente contemplate dalla norma. Non basta infatti qualsiasi motivazione per dare efficacia a un contratto collettivo di secondo livello, ma devono essere perseguiti in maniera specifica uno o più degli obiettivi elencati dalla norma. Più precisamente, l’articolo 8 individua le finalità di conseguire maggiore occupazione, incrementare la qualità dei contratti di lavoro, lo stimolo all’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, la definizione di misure volte a far emergere il lavoro irregolare, l’incentivo agli incrementi di competitività e di salario, la gestione delle crisi aziendali ed occupazionali e, infine, il supporto a nuovi investimenti e all’avvio di nuove attività. L’indicazione di una valida finalità nell’accordo non è però sufficiente ai fini della validità ed efficacia di tale tipo di intese. È necessario che queste riguardino una delle materie indicate espressamente dalla legge: impianti audiovisivi e introduzione di nuove tecnologie; mansioni, classificazione e inquadramento del personale; contratti a termine, contratti a orario ridotto, modulato o flessibile; solidarietà negli appalti; somministrazione di lavoro, disciplina dell’orario di lavoro; modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro; trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e, infine, conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro. Sono esclusi il licenziamento discriminatorio e il recesso per gravidanza, matrimonio, domanda o fruizione di congedo parentale, per malattia del bambino o in caso di adozione o affidamento.

Sui temi ammessi, l’accordo di prossimità è libero di definire regole diverse da quelle stabilite dalla legge. Le eventuali deroghe disposte non possono tuttavia essere indiscriminate. Devono rispettare i vincoli posti dalla Costituzione, dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro.

Peraltro, questa speciale forza derogatoria non può essere riconosciuta a qualsiasi accordo di prossimità: è necessario che le intese siano siglate a livello aziendale o territoriale da organizzazioni e da rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale.

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