Contrattazione

Aumento dei minimi dal 2021 nel rinnovo del Ccnl dirigenti Pmi

di Rossella Quintavalle

In data 17 dicembre 2019 è stato siglato l'accordo di rinnovo del Ccnl Confapi - Federmanager per i Dirigenti e i Quadri superiori delle piccole e medie aziende produttrici di beni e servizi, valido per il prossimo triennio 2020-2023 nel quale, oltre a rivedere i minimi tabellari, le parti hanno rivisitato alcuni istituti contrattuali. In data 2.12.2019, inoltre, con un ulteriore verbale di accordo sono stati rideterminati i massimali assicurativi in caso di malattia ed infortunio per cause di servizio.

Per quanto riguarda la parte economica viene elevato il minimo contrattuale mensile dei dirigenti in euro:
-5312,25 a decorrere dal 1° gennaio 2021
-5466,10 a decorrere dal 1° gennaio 2023

Tali misure comprendono l'importo di euro 816,52 mensili maturate, alla data del 1° luglio 1991, a titolo di meccanismo di variazione automatica della retribuzione, soppresso ai sensi dell'art. 5 dell'accordo 12 marzo 1992. Come per i precedenti aumenti, tali incrementi non comportano riflessi sull'importo per ex elemento di maggiorazione e sugli aumenti di anzianità (artt. 4 e 6 del C.C.N.L. 13 Aprile 1995).

Per i quadri superiori il nuovo trattamento economico a far data 1.1.2020 è pari a euro 3.615,39 per 13 mensilità. In riferimento alle modifiche apportate allo svolgimento del rapporto di lavoro del dirigente, viene modificato il trattamento delle ferie eccedenti le quattro settimane ed eliminata l'automatica sostituzione del mancato godimento con la relativa indennità. Viene infatti concordato che, fermo restando il principio dell'irrinunciabilità delle ferie, qualora eccezionalmente il periodo eccedente le quattro settimane non risulti fruito in tutto o in parte entro in ventiquattro mesi successivi al termine dell'anno di maturazione per scelta del dirigente (in precedenza sei), non sarà più possibile richiederlo qualora il datore di lavoro abbia già invitato il lavoratore al godimento delle ferie residue comunicando che, in mancanza, non sarà corrisposta la indennità sostitutiva. Nel caso invece non sia stato formulato alcun invito, le ferie non fruite potranno essere sostituite dalla relativa indennità entro il primo mese successivo alla scadenza dei ventiquattro mesi.

In riferimento al trattamento di malattia, il periodo di conservazione del posto in caso di interruzione del servizio dovuto a malattia o ad infortunio non dipendente da causa di servizio pari a 12 mesi, si intende riferito anche alle assenze complessivamente verificatesi nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo evento morboso. Superati i limiti di conservazione del posto sopra indicati, al dirigente che ne faccia domanda sarà concesso un successivo ulteriore periodo di aspettativa fino ad un massimo di sei mesi elevabili a dodici in caso di gravi patologie che comportano l'impiego di terapie salvavita, con intervento della Gestione separata FASI. In presenza di congedi di maternità, l'azienda anticipala prestazione economica in modo da corrispondere al dirigente l'intera retribuzione netta.

Nel verbale di accordo del 2.12.2019 in materia di trattamento infortuni e malattia da causa di servizio e relativa copertura assicurativa, le parti hanno concordato che a partire dal 1.1.2020 al dirigente è riconosciuta un'indennità pari a euro 300.000 in caso di morte o invalidità permanente che abbia causato una riduzione della capacità lavorativa in misura superiore ai 2/3. Le aziende devono concorrere ai costi sostenuti da FASDAPI mentre i dirigenti partecipano con un contributo annuo di 200 euro tramite trattenuta in busta paga.

Per ciò che interessa i trasferimenti, salvo diverso accordo tra le parti interessate, il trasferimento non può essere disposto nei confronti del dirigente che abbia compiuto il 55° anno di età, ed in presenza di figli minori il trasferimento individuale non può essere disposto nei confronti di chi abbia compiuto il 50° anno di età. Modificati i termini di preavviso in caso di risoluzione del rapporto di lavoro: 6 mesi se il dirigente ha un'anzianità di servizio fino a 4 anni compiuti; 8 mesi oltre i 4 e fino a 8 anni; 10 mesi oltre gli 8 anni e fino a 12; 12 mesi oltre i 12 anni di anzianità di servizio.

A decorrere dal 1.1.2020 il massimale contributivo Previndapi risulterà pari a euro 180.000 annui. E' istituito un Collegio arbitrale, con sede presso la Direzione provinciale del lavoro, con il compito di pronunciarsi sui ricorsi relativi alle controversie in merito alla risoluzione del rapporto di lavoro sottoposti su istanza dell'Organizzazione territoriale competente della Federmanager. Nell'allegato all'articolo 19 del CCNL in esame, viene concordata la diminuzione da trenta a ventiquattro mesi della sospensione dell'applicazione della disciplina applicata ai nuovi dirigenti promossi o assunti a tempo indeterminato, allo scopo di favorire l'incremento complessivo dell'occupazione dirigenziale nelle imprese aderenti a CONFAPI ed il più facile accesso di queste ultime a risorse manageriali.

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