Contrattazione

Ccnl metalmeccanica industria, mensilizzazione con la retribuzione di dicembre 2019

di Cristian Callegaro

Tra le scadenze contrattuali relative al mese di dicembre 2019 vi è la corresponsione dell'elemento di mensilizzazione agli operai in forza nel settore dell'industria metalmeccanica al 31 dicembre 2008.

Il Ccnl riferito al settore appena citato - contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle industrie metalmeccaniche private e della installazione di impianti – disciplina, all'articolo 3 del titolo IV (Retribuzione ed altri istituti economici) la c.d. mensilizzazione della retribuzione.

In particolare, l'articolo 3 prevede che "la retribuzione dei lavoratori (sia impiegati sia operai, n.d.r.) è determinata in misura fissa mensile.

La retribuzione oraria dei lavoratori ai fini dei vari istituti contrattuali, si determina dividendo per 173 i minimi tabellari della classificazione unica, gli aumenti periodici di anzianità, gli aumenti di merito nonché gli altri compensi eventualmente fissati a mese. A tale importo si aggiungeranno gli eventuali elementi orari della retribuzione quali, ad esempio, incentivi, indennità varie, ecc.

Inoltre, per gli addetti lavoranti a cottimo e per i concottimisti si aggiungerà rispettivamente il rendimento di cottimo e di concottimo".

Con riguardo ai lavoratori con qualifica di operaio, fino al 2008 agli stessi veniva applicato il regime a paga oraria, in base al quale la loro retribuzione mensile non era costante nell'importo, bensì variabile in stretta correlazione con il numero di ore lavorate e comunque retribuibili nel mese di riferimento.

Il passaggio per i lavoratori aventi qualifica operaia dal regime di paga ad ore a quello di paga mensile ha comportato la previsione, da parte di una norma transitoria, secondo cui "ai lavoratori in forza al 31 dicembre 2008 a cui si applicava la Disciplina speciale, Parte prima (lavoratori con qualifica di operaio, n.d.r.), a partire dall'anno 2009 con la retribuzione del mese di dicembre verrà riconosciuta una erogazione annua ragguagliata a 11 ore e 10 minuti quale elemento individuale annuo di mensilizzazione non assorbibile ex c.c.n.l. 20 gennaio 2008".

Con la retribuzione riferita alla mensilità di dicembre 2019, pertanto, i lavoratori con qualifica di operaio già in forza al 31 dicembre 2008 ed alle dipendenze durante l'intera annualità corrente, hanno diritto a percepire un elemento individuale annuo di mensilizzazione da valorizzare in base alla retribuzione oraria in vigore nel periodo paga dicembre 2019 moltiplicata per 11 ore e 10 minuti. Nell'ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, spetterà l'elemento di mensilizzazione in proporzione dei dodicesimi maturati. Al riguardo, le frazioni di mese superiore ai 15 giorni saranno considerate come mese intero.

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