Contrattazione

Aziende industriali della carta, trattamento retributivo di garanzia per i quadri

di Cristian Callegaro

Tra le scadenze contrattuali relative al mese di dicembre 2019 vi è la corresponsione dell'eventuale trattamento di garanzia per i lavoratori quadri cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro delle aziende industriali della carta.

Il Ccnl prevede – nella parte quarta – la regolamentazione specifica di alcuni istituti contrattuali per i lavoratori aventi la qualifica di quadri a cui, sotto il profilo normativo, si applica lo stesso trattamento previsto per gli impiegati appartenenti al gruppo A.

Per quanto riguarda, invece, il trattamento economico, in relazione alla particolare funzione esercitata dai quadri, a decorrere dal 2010 agli stessi spetta una retribuzione annua – comprensiva di superminimi, premi e altri emolumenti comunque denominati - non inferiore a un minimo di garanzia pari al trattamento economico contrattuale annuo spettante aumentato del 7 per cento. Nel caso di retribuzione complessiva inferiore a tale parametro retributivo maggiorato, il datore di lavoro dovrà corrispondere la differenza a titolo di "importo annuo aggiuntivo onnicomprensivo" con la retribuzione di dicembre.

Per i quadri cui si applica il Ccnl carta industria, quindi, in sede di elaborazione del cedolino di dicembre le aziende datrici di lavoro dovranno verificare se il trattamento retributivo complessivo annuo rispetta o meno il parametro minimo.

Da tale verifica potranno emergere le seguenti situazioni:
- se la retribuzione annua complessiva è pari o superiore al trattamento retributivo di garanzia, nulla spetta al lavoratore a titolo di "importo annuo aggiuntivo onnicomprensivo";
- se la retribuzione annua complessiva risulta, invece, inferiore al trattamento retributivo di garanzia, al lavoratore quadro compete, per la differenza, un importo retributivo a titolo di "importo annuo aggiuntivo onnicomprensivo".

L'aggettivo "onnicomprensivo" utilizzato nella dicitura della voce da inserire nel cedolino paga fa intendere che l'importo eventualmente corrisposto - a titolo di integrazione fino al trattamento di garanzia - sia già comprensivo dei riflessi sui vari istituti contrattuali.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©