Contrattazione

Bolzano, modificato l’accordo per il lavoro stagionale nel turismo

di Josef Tschöll

Il 20 novembre 2019 l'Unione albergatori e pubblici esercenti – (Hgv) e i sindacati Asgb, Cisl/Sgb - Fisascat, Cgil/Agb - Filcams e Uil/Sgk - Uiltucs hanno modificato nel contratto integrativo provinciale la parte riferita al lavoro stagionale. La variazione riguarda unicamente le aziende turistiche con apertura annuale, ma che assumono lavoratori a termine stagionali nei periodi più intensi dell'anno. Le parti rimanenti dell'intesa sono rimaste invariate.

La disciplina sui contratti a termine stagionali prima delle attuali modifiche
Dopo l'intervento normativo sul contratto a termine, in particolare del Dl n. 87/2018, e i cambiamenti all'interno del settore (maggiore durata della stagione estiva e invernale etc.) si è reso necessario adeguare anche la disciplina (capi II e III - Cip del 2012 e 2015) contrattuale sul lavoro stagionale per il settore turismo a Bolzano. L'accordo territoriale per la provincia di Bolzano firmato dalle parti sociali il 22 marzo 2019 ha tenuto poi conto di queste esigenze mutate. Si ricorda che l'intesa territoriale prevede una (significativa) maggiorazione retributiva a favore dei lavoratori stagionali pari all'otto per cento calcolato sulla paga base, contingenza ed elemento provinciale.

Il rinnovo del Cip avvenuto a marzo di quest'anno suddivide la disciplina del contratto a termine stagionale secondo il periodo di apertura delle strutture. È rimasta così immutata la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato stagionali per le attività contenute nel Dpr n. 1525/1963 (punto 48). Si tratta delle attività esercitate dalle aziende turistiche che abbiano, nell'anno solare, un periodo di inattività non inferiore a 70 giorni continuativi o a 120 giorni non continuativi, per i quali non esistono vincoli perché già definite come stagionali dal decreto.

La seconda categoria di datori di lavoro riguarda le aziende con una chiusura minima su base annua e definite nell'accordo "aziende AAS 50" (stagionalità Alto Adige/Südtirol con chiusura minima di 50 giorni). Una chiusura di 50 giorni significa l'apertura di 315 giorni su base annua. Di conseguenza è possibile stipulare uno o più contratti a termine stagionali con una durata massima complessiva non superiore a 315 giorni nel periodo dal 1° gennaio-31 dicembre di ogni anno. Se la durata supera i 300 giorni dovrà essere garantito al lavoratore, previa richiesta scritta, la fruizione di un periodo di ferie di due settimane.

La terza categoria riguarda, invece, i datori di lavoro con un'apertura annuale. Per i periodi di intensificazione è consentita la stipula di uno o più contratti di lavoro a termine stagionali con una durata massima complessiva non superiore a 315 giorni nel periodo dal 1° gennaio-31 dicembre di ogni anno. Anche in questo caso se la durata supera i 300 giorni dovrà essere garantito al lavoratore, previa richiesta scritta, la fruizione di un periodo di ferie di due settimane. La soluzione per queste imprese è stata, dunque, molto simile a quelle definite "aziende AAS 50", ma conteneva una stretta sul numero dei contratti stagionali. Il limite quantitativo introdotto dalle parti consentiva la stipulazione dei contratti a termine entro il limite massimo del 40 per cento dei contratti a tempo indeterminato al momento dell'assunzione. Il limite poteva però essere superato per le ipotesi previste dai Ccnl alberghi (Federalberghi - articoli 78 e 83) e pubblici esercizi (Fipe - articoli 86 e 90).

Aziende ad apertura annuale: nuovi limiti quantitativi
Dopo sei mesi di applicazione delle nuove regole sono però emersi alcuni problemi con la limitazione numerica dei contratti stagionali nelle aziende ad apertura annuale per l'eccessiva rigidità. Di conseguenza era necessario trovare un nuovo modello per i limiti quantitativi e la soluzione adottata è stato un sistema di limiti numerici a scaglioni. La forma adottata dalle parti, modificando il testo originale, fa ritenere che le nuove regole siano valide anche per il periodo pregresso.
Con la nuova intesa viene meno la disciplina previgente e trova applicazione un nuovo sistema unitario con varie soglie di limitazione numerica dei contratti stagionali (vedi scheda). Adesso, la limitazione numerica del 40% dei contratti a termine stagionali è applicata solamente se l'azienda occupa più di 60 lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. Il calcolo è effettuato al momento dell'assunzione. Sono stati poi anche semplificati i criteri di calcolo dei singoli valori. Non rientrano così nella base di calcolo (né sui rapporti a tempo indeterminato, né dei contratti a termine) gli apprendisti, i quali sono dunque neutri. Invece, i rapporti con i lavoratori part-time non sono conteggiati in proporzione all'orario pieno, ma sempre come unità intera (sia per la limitazione che per i rapporti a tempo indeterminato). Ovviamente con i calcoli si verificano anche frazioni di unità, le quali sono da computare sempre per intero.

Esempio: numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato in un albergo con apertura annuale al 26 dicembre 2019 = 68. Per quella data potranno essere assunti al massimo 28 lavoratori con un contratto a termine stagionale (68 : 100 * 40 = 27,20 – arrotondato 28).

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