Contrattazione

Rinnovato il Ccnl fabbricerie

di Silvia Cainelli

In data 8 gennaio 2020 tra la delegazione dell'Afi, Fp Cgil, Cisl Fps e Uil Fpl è stato sottoscritto l'accordo per il rinnovo del ccnl per i dipendenti delle fabbricerie aderenti all'AFI. Il contratto, che ha durata triennale sia per la parte economica che per la parte normativa, decorre dal 1° gennaio 2018 e ha valenza fino al 31 dicembre 2020.

Di seguito si propongono le novità di maggior rilievo.

Copertura economica per vacanza contrattuale
Le Parti stabiliscono di erogare euro 15,00 per i primi 6 mesi ed ulteriori euro 20,00 per il periodo successivo a titolo di copertura economica del periodo di vacanza contrattuale.

Forme di lavoro flessibili
Le Parti intendono adeguare la normativa contrattuale agli interventi legislativi in materia di prestazioni di lavoro flessibile di cui al D.Lgs 81/2015 e al Decreto Legge 87/2018 convertito dalla Legge 96/2018.

Lavoro a tempo parziale
Nelle aziende con più di 15 dipendenti, il numero dei rapporti di lavoro a tempo parziale non può superare il 30 per cento del personale in forza a tempo pieno ed indeterminato, tale limite può essere elevato al 40 per cento in presenza di richieste motivate da gravi situazioni familiari.

Contratto di lavoro agile
Con il presente accordo si introduce la volontà di promuovere il lavoro agile (smart working) che consiste nell'eseguire una prestazione lavorativa subordinata in parte all'interno dei locali dell'Ente e in parte all'esterno.

Collaborazioni coordinate e continuative
In adeguamento al D.Lgs 81/2015 e a seguito dell'abrogazione degli art dal 61 al 69 bis del DLgs 276/2003 riguardanti la disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative, il presente accordo permette l'instaurazione di nuovi rapporti di collaborazione in caso di particolari esigenze produttive o organizzative connesse a specifiche tipologie di attività tra cui prestazioni di natura consulenziale, di coordinamento, di organizzazione di eventi, di docenza o di assistenza in corsi di formazione.

Apprendistato professionalizzante
A seguito delle modifiche legislative in materia di cui all'articolo 41 del DLgs 81/2015, le Parti convengono che possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante lavoratori con mansioni dell'area A (con riferimento dell'Area A f4), B, C, D.

Misura delle indennità
Gli Enti possono disporre di un servizio di reperibilità nelle 24 ore della giornata per tutti i giorni dell'anno. La reperibilità viene compensata secondo un'indennità fissa giornaliera in base alla fascia oraria:
- reperibilità fino a 10 ore giornaliere, indennità pari a 15 euro al giorno;
- reperibilità superiore a 10 ore fino a 14 ore, indennità pari a 20 euro al giorno;
- reperibilità superiore a 14 ore fino a 24 ore, indennità pari a 30 euro al giorno.
Il dipendente che normalmente maneggia denaro contante o assegni ha diritto ad un'indennità di maneggio valori pari a 1,55 euro per ogni giorno lavorato.
Con il presente accordo viene introdotta inoltre un'indennità per prestazioni lavorative effettuate in giorni di particolari festività (superfestivi) tra cui Capodanno, Epifania, Pasqua, 1° maggio, Assunzione, Natale e Santo Patrono. Il trattamento economico è pari a 25 euro per prestazioni lavorative di 6 ore, se inferiore o eccedente verrà riproporzionata alla prestazione.
Per i lavoratori speciali disagiati è prevista un'indennità per prestazione giornaliera che varia da un minimo di 2 euro ad un massimo di 10 euro.
Le Parti riconoscono un'indennità di staff alle figure professionali, esclusi i Quadri, con ruolo di coordinamento e responsabilità compresa fra 77 euro e 308 euro mensili lordi per 13 mensilità.
Ai dipendenti dell'area quadri è attribuita un'indennità di funzione compresa fra i 400 euro e i 1.500 euro mensili lordi per 13 mensilità.
Al personale addetto alla vigilanza sarà corrisposta un'indennità pari a 60 euro mensili lordi per 13 mensilità.

Premi di risultato
A decorrere dall'anno 2019, la quota minima di risorse destinata alla contrattazione di secondo livello viene elevata ad euro 25,00 mensili (prima era di euro 20,00 mensili). Rimane invece confermato l'incremento dello 0,3 per cento della massa salariale riferita al 2017.

Aumenti retributivi
La Parti inoltre stabiliscono un aumento retributivo totale di 3,6 per cento da corrispondersi in 3 tranches:
- 0,9 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2018;
- 1,3 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2019;
- 1,4 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Scatti d'anzianità
Vengono delineati gli importi, a scadenza triennale, riconosciuti a titolo di salario di anzianità così come segue:
- euro 10,00 mensili per il personale appartenente all'area A;
- euro 12,00 mensili per il personale appartenente all'area B
- euro 15,00 mensili per il personale appartenente all'area C
- euro 20,00 mensili per il personale appartenente all'area D
- euro 25,00 mensili per il personale appartenente all'area E
- euro 30,00 mensili per il personale appartenente all'area Q

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