Contrattazione

Trasporto aereo, sottoscritto l'accordo per i Gestori aeroportuali

di Paola Sanna

Il 17 gennaio 2020 tra Assaeroporti, Filt-Cgil, Fit Cisl, Uil trasporti e Ugl trasporto aereo è stato sottoscritto l'accordo relativo alla sezione specifica gestori aeroportuali.
L'accordo produrrà effetti fino al 31 dicembre 2022 sia per la parte normativa che per quella economica e resterà in vigore fino a successivo accordo di rinnovo.

Di seguito le novità di maggior rilievo.

Elemento di garanzia retributiva (Egr)
Le aziende, prive di accordi propri relativi al Pdr, si impegnano a erogare ai dipendenti che non usufruiscono di un trattamento economico aggiuntivo alla retribuzione, un importo pari a euro 120 a titolo di Egr.

Tutela della maternità/paternità e congedo parentale
Le parti riconoscono un periodo di astensione dal lavoro (congedo parentale) ai sensi del Dlgs 151/2001 e di un periodo di congedo di paternità obbligatoria al padre nella misura e nelle modalità stabilite dalle vigenti disposizione di legge.
La richiesta di fruizione dei congedi parentali su base oraria dovrà essere presentata almeno 5 giorni prima della loro fruizione e potranno essere frazionati fino ad un minimo di un’ora continuativa.

Congedo per le donne vittime di violenza
La lavoratrice, inserita in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, ha diritto ad astenersi dal lavoro per motivi inerenti al percorso di protezione per un massimo di tre mesi ed è tenuta a dare un preavviso per la fruizione di tale congedo non inferiore a 7 giorni.

Appalti
Viene confermata l'adesione alla parte generale in materia di orientamento su appalti e introdotta l'informativa alle organizzazioni sindacali del presente accordo, in merito ai principali contratti di appalto ad alta intensità di manodopera.

Periodo di prova
La durata del periodo di prova non potrà essere superiore a:
– 6 mesi per i livelli 1S e 1;
– 3 mesi per i livelli 2°, 2B, 3, 4, 5 e 6;
– 2 mesi per i livelli 7, 8, e 9.

Inquadramento
Le parti istituiscono la commissione inquadramento con il fine di definire le figure professionali non ancora presenti nel sistema di classificazione entro il 31 dicembre 2020.

Orario di lavoro
Le parti ritengono inoltre necessaria una diversificazione della distribuzione temporale dell'attività lavorativa attraverso l'introduzione di molteplici regimi di orario. La durata normale dell'orario di lavoro è fissata nella misura di 38 ore e 30 minuti settimanali per tutti i lavoratori, distribuite su 5 o 6 giorni la settimana.

Flessibilità oraria
Viene introdotto l'istituto della flessibilità oraria contrattuale di lavoro, ossia in particolari periodi dell'anno, potrà essere superato il normale orario settimanale entro il limite delle 48 ore settimanali. Inoltre verrà riconosciuta ai lavoratori interessati in periodi di minore intensità lavorativa una pari entità di ora riduzione fruibili anche in giornate intere se di ammontare sufficiente o liquidata con l'aliquota prevista per gli straordinari.

Reperibilità
Le parti si riservano la facoltà di usufruire dell'istituto della reperibilità in caso di criticità fino al ripristino della funzionalità degli impianti, dando un preavviso minimo al lavoratore di 48 ore. Ai lavoratori in reperibilità è riconosciuta una retribuzione specifica definita a livello aziendale.

Contratto a tempo parziale
Il lavoro a tempo parziale può essere effettuato con le seguenti modalità:
– part time orizzontale: la durata giornaliera non può essere inferiore alle 4 ore, inferiore alle 20 ore o superiore alle 30 per quella settimanale;
– pPart time verticale: il limite minimo annuo è di 100 giorni lavorativi e massimo di 200 giorni;
– part time misto: il limite settimanale non può essere inferiore a 20 ore, con un limite minimo annuale di 660 ore e massimo 1.200 ore annue.
La percentuale massima del personale part time non può superare il 50 per cento dei lavoratori a tempo pieno.

Contratto a tempo determinato, stagionalità e apprendistato
Le parti si allineano alla normativa vigente in tema di contratti a tempo determinato e di apprendistato e in riferimento alla stagionalità ai sensi del Dlgs 81/2015.

Lavoro straordinario, festivo, notturno
Di seguito le percentuali di incremento per lavoro straordinario, notturno e festivo:
– straordinario diurno feriale 25%;
– straordinario diurno nel giorno feriale settimanale non lavorativo 30%;
– straordinario notturno e festivo 45%;
– lavoro notturno compiuto in regolarti turni periodici 50%;
– lavoro notturno non compiuto in regolari turni periodici 55%;
– lavoro notturno compiuto in regolari turni periodici di domenica/giorni festivi 55%.

Ferie
Con decorrenza 1° gennaio 2021 il periodo di ferie, stabilito in giorni lavorativi, sarà pari a:
– 20 giorni fino a un anno di anzianità aziendale;
– 21 giorni oltre un anno e fino a due;
– 22 giorni oltre due anni e fino a dieci;
– 23 giorni oltre i dieci anni.
In caso di orario di lavoro settimanale su 6 giorni lavorativi il coefficiente da applicare è pari a 1,2.

Aumenti contrattuali e nuovi minimi
L'accordo in commento prevede un aumento contrattuale complessivo pari ad euro 120,00 lordi per il livello 4°, da riconoscersi in tre tranches di pari importo:
– 40,00 euro, con decorrenza 1° gennaio 2020;
– 40,00 euro, con decorrenza 1° luglio 2021,
– 40,00 euro, con decorrenza 1° luglio 2022.
È inoltre previsto, a titolo di una tantum, un importo pari ad euro 1.200 lordi spettante ai lavoratori a tempo indeterminato in forza al 17 gennaio 2020 e che abbiano prestato attività lavorativa durante il periodo 1° gennaio 2017- 31 dicembre 2019. Al fine di riproporzionare le somme, l'importo di una tantum verrà erogato pro quota in relazione al servizio prestato nel suddetto periodo.

Previdenza complementare
In linea con quanto definito dalla parte generale, il contributo mensile aziendale è pari a 2,5% per 12 mensilità annue e l'1% da parte del lavoratore aderente a Prevaer.

Cassa sanitaria di settore
Le parti si impegnano all'istituzione di una cassa sanitaria integrativa del settore trasporto aereo, entro il periodo di vigenza contrattuale. Il versamento sarà pari a 10 euro annui lordi per tutto il personale assunto a tempo indeterminato.

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