Contrattazione

Ccnl logistica, trasporto merci e spedizioni, sospesa temporaneamente l’erogazione dell’Ivc

di Fabio Antonilli

Il 12 febbraio 2020 tra le organizzazioni datoriali di settore e le organizzazioni sindacali dei lavoratori di categoria Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, firmatarie del Ccnl logistica, trasporto merci e spedizione, è stato siglato un verbale di incontro in materia di indennità di vacanza contrattuale (Ivc).

L' indennità di vacanza contrattuale è l'elemento economico che, in forza di una specifica clausola negoziale presente nel Ccnl, è dovuto dalle imprese del settore in caso di ritardato rinnovo del Ccnl nel periodo intercorrente tra la scadenza del contratto collettivo e fino al suo successivo rinnovo a copertura del periodo di vacanza contrattuale. Il contratto collettivo in parola è scaduto il 31 dicembre 2019 e attualmente è in corso il negoziato per il suo rinnovo. L' Ivc dunque avrebbe dovuto essere erogata con decorrenza 1° gennaio 2020.

Con il verbale di incontro è stato sostanzialmente condiviso che l'erogazione di tale importo automatico è al momento sospesa «in considerazione del fatto che non sono ancora compiutamente definiti gli indicatori economici (inflazione/base di calcolo convenzionale)» utili alla sua determinazione.

Nel verbale le parti negoziali si sono impegnate a incontrarsi nuovamente e a definire la questione entro il 1° giugno 2020.

Il meccanismo di determinazione dell'Ivc attualmente previsto dal Ccnl logistica, trasporto merci e spedizione prevede che essa deve essere «pari al 40% dell'inflazione, riferita all'anno precedente da calcolari sulla base di calcolo convenzionale indicata in calce alla tabella dei minimi tabellari; dopo la suddetta percentuale passerà al 60%».

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©