Contrattazione

Spettacolo cooperative e imprese sociali, rinnovato il Ccnl

di Rossella Quintavalle

Il 19 febbraio Agci-culturalia, Confcooperative cultura turismo sport, Culturmedia lega coop, unitamente alle sigle sindacali Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil hanno concluso le lunghe trattative per il rinnovo del Ccnl per artisti, tecnici, amministrativi e ausiliari dipendenti da società cooperative e imprese sociali operanti nel settore della produzione culturale e dello spettacolo scaduto il 31 dicembre 2018.

Il contratto con durata quadriennale e decorrenza 1° gennaio 2019-31 dicembre 2022, amplia la sfera di applicazione con l'inserimento della realizzazione, promozione e distribuzione di prodotti a contenuto creativo anche tramite piattaforma e servizi del digitale e conseguente ampliamento dei profili professionali propri dello specifico ambito.

Su accordo delle parti firmatarie, il rinnovato Ccnl costituisce l'unico contratto collettivo di riferimento per la regolamentazione del lavoro nelle cooperative e nelle imprese sociali che operano nella produzione culturale dello spettacolo senza possibilità, per tali soggetti, di ricorrere all'utilizzo di altri Ccnl.

Attraverso il recepimento dell'accordo interconfederale del 30 gennaio 2020, le parti si impegnano a contrastare ogni comportamento che leda la dignità dei lavoratori e delle lavoratrici e dunque ogni forma di molestia e violenza nei luoghi di lavoro, adottando un approccio "tolleranza zero". Viene inoltre rafforzato l'osservatorio nazionale al fine di fornire supporto tecnico in termini di occupazione, formazione, qualificazione professionale, nonché azioni di contrasto al dumping contrattuale nei confronti delle imprese del settore. Per il finanziamento delle nuove attività le aziende devono versare un importo pari allo 0,10% della retribuzione mensile di ciascun lavoratore con un tetto massimo per cooperativa, di 5.000 euro annui.

Relativamente alla parte economica, dalle nuove tabelle retributive allegate all'accordo si evincono gli aumenti concordati distribuiti in tre tranche con decorrenza 1 febbraio 2020, 1° gennaio 2021 e 1° gennaio 2022 che si concretizzano in un aumento medio a regime pari al 6 per cento. A ciò si aggiunge l'introduzione dell'istituto dell'assistenza sanitaria integrativa a decorrere dal 1° gennaio 2021 rivolta ai lavoratori assunti a tempo indeterminato. A carico dell'impresa sarà dovuto un contributo non inferiore a 60 euro per tale nuova copertura assicurativa, fatte salve condizioni di miglior favore in essere o che potranno essere riconosciute.

Il fondo di previdenza complementare è individuato nel Fondo pensione previdenza cooperativa ove possono iscriversi volontariamente i lavoratori una volta superato il periodo di prova, contando sulla contribuzione aziendale pari all'1 per cento.

Tra le ulteriori novità anche la rivisitazione di tutti gli istituti contrattuali sulla base delle norme vigenti, con l'introduzione dello smart working regolamentato nel testo sotto ogni aspetto, dalla retribuzione, al potere direttivo e di coordinamento, all'utilizzo della strumentazione e alle norme legate alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Cambia la modulazione dell'orario di lavoro del personale amministrativo, tecnici e operai che passa da 40 ore a 39 ore settimanali e 169 ore medie mensili.

Ridotti gli intervalli di tempo tra la stipula di un contratto a tempo determinato e quello successivo: cinque giorni se il primo contratto è di durata fino a sei mesi e dieci giorni se superiore.

Relativamente all'istituto della malattia, le parti firmatarie hanno provveduto a inserire una nota esplicativa nella quale è indicato che per i lavoratori dello spettacolo, ai fini del diritto all'indennità economica, devono risultare dovuti o versati almeno 100 contributi giornalieri presso il Fondo pensioni dello spettacolo (Fpls) dal primo gennaio dell'anno precedente l'insorgenza della malattia.

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