Contrattazione

Coronavirus, accordo quadro per il settore cinematografico

Le misure per fronteggiare la ricaduta sull’occupazione dei dipendenti

di Paola Sanna

In data 27 febbraio 2020 tra Anec, Slc - Cgil, Fistel - Cisl E Uilcom - Uil si sono riuniti per condividere i provvedimenti che si rendono necessari per fronteggiare l'emergenza scatenata dalla diffusione del contagio da Covid-19.

In particolare, in attesa dell'emanazione di specifiche norme di legge in materia, le parti come sopra individuate hanno stabilito che per le giornate di assenza dal lavoro legate alla problematica in argomento, le aziende sono autorizzate a ricorrere ai seguenti istituti contrattuali:
- per il personale in forza con contratto a tempo indeterminato, le assenze saranno giustificate utilizzando gli istituti di ferie e permessi contrattuali (ex festività e ROL) fino a concorrenza di quanto maturato e non goduto alla data del 31.12.2019,
- per il personale in forza con contratto a tempo determinato, le assenze saranno giustificate utilizzando gli istituti di ferie e permessi contrattuali (ex festività e ROL) fino a concorrenza di quanto maturato e non goduto alla data del 31.12.2019, nonché dei permessi maturati, maturandi e non goduti alla data del 29.2.2020.

In mancanza di tali previsioni azienda e lavoratore possono concordare forme di flessibilità temporanea dell'orario di lavoro, mirate al recupero delle ore di assenza effettuate e comunque retribuite dal datore di lavoro, in periodi successivi all'eventuale CIG o solidarietà concessa, comunque entro e non oltre il 31.12.2020. Le parti hanno altresì concordato che le modalità di recupero di tali assenza saranno concordate a livello aziendale su richiesta del lavoratore assistito da RSU.

Per i lavoratori con contratto a termine, laddove il recupero non sia attivabile, le somme corrisposte riferite a periodi non lavorati saranno recuperate in sede di definizione delle spettanze di fine rapporto.

Per le sale aperte con calo di attività legato alla mancata uscita dei film che hanno attivato riduzioni di orario, si autorizza il ricorso ad assegno di solidarietà od ordinario, estesi anche alle aziende con meno di 5 o 15 dipendenti.

Si autorizza altresì l'utilizzo dello smart working, laddove possibile, con il rispetto delle norme contenute nella legge 81/2017.

L'accordo prevede altresì - in relazione alle diverse motivazioni che legittimano l'assenza del dipendente (ordinanza, sospensione attività aziendale, quarantena obbligatoria, quarantena volontaria e assenza autodeterminata per paura di contagio) – le caratteristiche riconducibili alla natura di ogni assenza, circa la modalità di gestione delle giornate non lavorate.

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