Contrattazione

Edilizia, sostegno agli apprendisti a Bolzano

di Josef Tschöll

Le parti sociali nel settore edile a Bolzano reagiscono alla crisi derivante dall'epidemia del Corona-Virus e introducono un sostegno al reddito a livello territoriale per gli apprendisti nel sistema duale.

Apprendisti esclusi dalle tutele ordinarie

Una delle debolezze del sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro riguarda gli apprendisti nel primo livello (contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore) e del terzo livello (apprendistato di alta formazione e ricerca), che sono esclusi dall'ambito di applicazione della Cassa integrazione guadagni ordinaria e/o straordinaria e dai vari fondi di solidarietà. L'articolo 42, comma 6, del Dlgs n. 81/2015 non contempla tra le norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria applicabile la cassa integrazione e l'articolo 2 del Dlgs n. 148/2015 dispone che sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale solamente i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante.

Cig in deroga ed esperienze pregresse

In assenza di specifiche tutele per gli apprendisti del sistema duale e di alta formazione, essi rientrano nell'ambito di applicazione della cassa integrazione in deroga. Infatti, l'articolo 2 del Dl n. 18/2020 copre i lavoratori per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Va ricordato che già in passato e durante la crisi economica degli anni dal 2008 in poi gli apprendisti rientravano nell'ambito di applicazione della Cig in deroga. Inoltre, nello specifico per il settore edile le parti sociali avevano introdotto ancora con gli accordi stipulati nel 2008 (l'accordo nazionale, stipulato il 4 dicembre 2008, affidava la definizione delle relative attuazioni operative alle parti sociali territoriali) il riconoscimento ai lavoratori apprendisti, in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi metereologici, il trattamento di cassa integrazione guadagni. Tale disciplina particolare è stata in vigore dal 1° gennaio 2009 fino al 1° settembre 2015. In seguito alla riforma introdotta dal Dlgs n. 148/2015, le parti sociali del settore edile hanno abrogato con accordo del 22 dicembre 2015 (retroattivamente a partire dal 1° settembre 2015) le disposizioni contrattuali in materia di Cigo per gli apprendisti.

L’accordo territoriale di Bolzano

L'emergere di questa nuova crisi dimostra ancora una volta che l'obiettivo di garantire una tutela e sostegno al reddito ai lavoratori in costanza di rapporto di lavoro non è completo perché esistono tuttora categorie di datori di lavoro e lavoratori esclusi dagli strumenti ordinari e per soccorrere gli stessi si è dovuto rispolverare la Cig in deroga.

In questa situazione è un segnale forte quello che hanno voluto dare le rappresentanze dei datori e dei lavoratori del settore edile (artigianato e industria) nei confronti dei lavoratori apprendisti nel sistema duale a Bolzano. Come nel resto del Paese in seguito alle restrizioni e i rischi connessi all'epidemia anche a Bolzano le imprese edili hanno sospeso i cantieri e i lavoratori. Mentre questi ultimi possono fruire delle prestazioni della Cigo con la specifica causale, gli apprendisti operai avrebbero dovuto aspettare le procedure incerte e lunghe della Cig in deroga.

L'accordo del 20 marzo 2020 mostra anche la sensibilità del sistema delle relazioni industriali a livello locale verso questa tipologia contrattuale e garantisce in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa con causale "Covid-19 Coronavirus", un trattamento economico equivalente a quello della Cassa integrazione guadagni e, quindi, nei limiti della misura dello 80% delle ore non lavorate per una durata massima di nove settimane. Ovviamente rimane ferma l'applicazione dei massimali di legge previsti annualmente. L'accordo non lo precisa, ma si ritiene che i massimali siano riferiti agli importi maggiorati previsti per le imprese edili. I datori di lavoro non dovranno sostenere ulteriori costi perché l'importo spettante verrà erogato dalla Cassa edile della Provincia autonoma di Bolzano e anche i relativi oneri sono sostenuti da quest'ultima.

L'accordo decorre dal 16 marzo 2020 e ha durata fino a tutto il mese di agosto 2020. Lo stesso non copre, però, gli apprendisti del sistema duale con qualifiche professionali impiegatizie.

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