Contrattazione

Case di cura personale non medico: rinnovato il Ccnl

di Cristian Callegaro

In data 10 giugno 2020 Aiop, Aris, Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl hanno siglato l'ipotesi di accordo per il rinnovo del ccnl per il personale non medico dipendente da case di cura private laiche e religiose e da centri di riabilitazione. La ratifica è prevista entro il prossimo 30 luglio 2020.

È anzitutto previsto l'aumento della retribuzione tabellare con decorrenza 1° luglio 2020. Al riguardo l'Elemento aggiuntivo della retribuzione viene conglobato dalla stessa data nella voce retribuzione tabellare.

Al personale assunto prima del 1° gennaio 2020 e ancora in servizio alla data di sottoscrizione dell'ipotesi di accordo 10 giugno 2020, sarà riconosciuto un importo una tantum pari a 1.000 euro, da corrispondere in 2 tranches:
- il 55% dell'importo, con la retribuzione di luglio 2020;
- il 45% dell'importo, con la retribuzione di ottobre 2020.
L'importo non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale e legale, né del Tfr, ed è escluso dalla retribuzione imponibile per il calcolo di contributi e premi assistenziali, assicurativi e/o previdenziali.
Per la posizione economica D1 l'importo dell'assegno ad personam è rideterminato in 350,16 euro.

Viene disciplinato l'apprendistato professionalizzante, che potrà avere le seguenti durate massime:
a) 12 mesi per la categoria A;
b) 24 mesi per le categorie B e C;
c) 36 mesi per la categoria D.
L'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla conferma, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 60% degli apprendisti.

Viene disciplinato il lavoro a tempo determinato secondo le disposizioni di legge vigenti.
Non possono essere assunti lavoratori a termine in misura superiore al 25% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare 1 contratto a termine.

La somma dei contratti a termine e di somministrazione non può superare complessivamente la percentuale del 35% dei dipendenti a tempo indeterminato e in apprendistato. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, la percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione.

Il preavviso è fissato in 1 giorno per ogni periodo di lavoro di 15 giorni e comunque non può superare i 30 giorni nei contratti superiori all'anno.

Il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo parziale non può superare il 25% del numero dei dipendenti a tempo pieno al 31 dicembre di ogni anno. Tale limite può essere modificato con accordo aziendale.

Viene disciplinato il lavoro agile, destinato sia ai lavoratori a tempo indeterminato, sia a quelli a tempo determinato.

L'eventuale accordo individuale dovrà indicare i seguenti elementi:
- le modalità di esecuzione della prestazione con riferimento ai luoghi e all'orario di lavoro, nel rispetto del monte ore contrattuale;
- le modalità tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro;
- gli strumenti informatici assegnati, le loro modalità di utilizzo e i controlli che possono essere effettuati;
- la durata del periodo di smart working, a termine o a tempo indeterminato;
- i termini di preavviso per l'eventuale recesso, comunque non inferiori a 30 giorni (90 giorni per i lavoratori disabili).

Altre novità sono previste nelle seguenti materie:
- Indennità di turno,
- progressione professionale,
- mansioni,
- orario di lavoro,
- malattia e infortunio,
- cessione solidale delle ferie,
- permessi vari.

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