Contrattazione

Vetro, lampade e display aziende industriali, rinnovato il contratto collettivo nazionale

di Cristian Callegaro

Il 19 giugno 2020 Assovetro, Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno provveduto a rinnovare il contratto collettivo nazionale di lavoro per le aziende industriali che producono e trasformano articoli di vetro, lampade e display.

L'accordo decorre dal 1° gennaio 2020 e scade il 31 dicembre 2022.

In materia di retribuzione, l'accordo prevede un aumento dei minimi tabellari pari a € 63 a regime al livello D1, da corrispondere in 2 tranche con le seguenti decorrenze:
- € 30 dal 1° gennaio 2021;
- € 33 dal 1° gennaio 2022.

Per le aziende della produzione di vetro piano, di lana e filati di vetro, per quelle delle seconde lavorazioni del vetro piano e per quelle del vetro artistico e tradizionale le suddette sono posticipate, rispettivamente, al 1° giugno 2021 e al 1° giugno 2022.

A far data dal 1° settembre 2022 l'indennità in cifra fissa per turno notturno sarà pari ad € 6,5 (settore Vetro) e ad € 4,5 per turno (settore Lampade).

La maggiorazione per lavoro notturno compreso in turni avvicendati spetta al lavoratore adibito anche solo temporaneamente al lavoro notturno compreso in turni avvicendati.

In materia di previdenza integrativa, da gennaio 2022 il contributo assicurativo per premorienza o invalidità permanente al Fonchim viene elevato allo 0,25% della retribuzione utile per il trattamento di fine rapporto.

In materia di malattia, l'aspettativa concessa in relazione a malattia di particolare gravità viene elevata da 4 a 12 mesi.

Viene introdotto l'istituto delle ferie solidali, che sarà disciplinato dalla contrattazione aziendale e di cui le Parti si impegnano a predisporre le linee guida entro 1 anno.

Per i lavoratori a tempo parziale, dal 1° gennaio 2021, in caso di malattia, la conservazione del posto di lavoro sarà pari ai seguenti periodi:
a) mesi 9 per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti;
b) mesi 12 per anzianità di servizio oltre 3 anni e fino a 6 anni compiuti;
c) mesi 16 per anzianità di servizio oltre 6 anni.

Ai lavoratori che al 31 dicembre 2020 abbiano già superato il periodo di comporto secondo la normativa precedentemente in vigore, continuerà ad applicarsi tale normativa.

La conservazione del posto non può in ogni caso superare l'80% della prestazione annua concordata (fermo restando il riferimento ad un arco temporale di 36 mesi nel caso di più assenze), nel part-time verticale o misto.

Entro un anno dalla sottoscrizione dell'accordo le parti si impegnano a predisporre le linee guida per l'applicazione del lavoro agile.

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