Contrattazione

Rinnovato il Ccnl per l'industria alimentare

di Cristian Callegaro

E' stato sottoscritto in data 31 luglio 2020 - da Ancit, Assobirra e Unionfood con Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil (l'accordo non è stato siglato da Anicav, Assalzoo, Assica, Assitol, Assobibe, Assocarni, Assolatte, Federvini, Italmopa, Mineracqua e Unionzucchero) l'accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle aziende esercenti le industrie alimentari.

L'accordo prevede anzitutto incrementi dei minimi retributivi con le seguenti decorrenze:
- Settembre 2021
- Gennaio 2022
- Gennaio 2023

Sotto il profilo economico viene illustrata la composizione del trattamento economico minimo (Tem) e del trattamento economico complessivo (Tec).

Dal 1° aprile 2023 è corrisposto a tutti i lavoratori un incremento aggiuntivo della retribuzione (IAR), non assorbibile e incidente esclusivamente su 13^, 14^ e t.f.r.. Tale elemento viene erogato secondo gli importi, diversi per livello, riportati del testo dell'accordo.

In materia di bilateralità, l'accordo ribadisce che le relative prestazioni (Assistenza sanitaria integrativa, Cassa rischio vita e Cassa maternità e paternità) rappresentano un diritto contrattuale del lavoratore. A decorrere dal 1° gennaio 2021, in caso di mancata adesione alla bilateralità, l'azienda deve erogare ai lavoratori un elemento distinto della retribuzione (E.d.r.), pari a € 20 mensili per 12 mensilità, non riassorbibile, che ha riflessi su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, indiretti o differiti, escluso il t.f.r.

Per i lavoratori part-time tale importo è corrisposto in proporzione all'orario di lavoro mentre per gli apprendisti andrà riproporzionato alla percentuale di retribuzione.

A far data dal 1º gennaio 2023 le imprese che non abbiano realizzato la contrattazione del premio per obiettivi erogheranno un'indennità per mancata contrattazione di secondo livello. Tale elemento verrà erogato per 12 mensilità e non è computabile ai fini di alcun istituto legale o contrattuale, compreso il t.f.r.

Le Parti convengono di istituire a partire dal mese di giugno 2021 una Commissione tecnica paritetica, per l'eventuale aggiornamento delle attuali declaratorie previste dal contratto collettivo.

Attraverso l'accordo le parti decidono di costituire un Fondo di aiuti e solidarietà alimentare finalizzato ad interventi a favore di popolazioni colpite da emergenze alimentari. Il fondo sarà finanziato pariteticamente da imprese e lavoratori attraverso un contributo complessivo pari a 2 ore lavorative annue (a titolo volontario per i lavoratori). Le modalità operative saranno successivamente stabilite dalle Parti.

Viete introdotto l'istituto delle ferie solidali: accordi integrativi potranno prevedere la possibilità di cessione a titolo gratuito ai colleghi dei Rol e delle ferie maturate al fine di consentire loro di assistere i figli entro 14 anni per particolari condizioni di salute o al lavoratore stesso per gravi patologie.

Altre novità sono previste in materia di maternità (permessi per il lavoratore padre), assistenza integrativa (a decorrere dal 1° gennaio 2022, il contributo a carico azienda al Fondo Fasa è elevato a € 12,00 mensili per 12 mensilità), bilateralità, lavoro a tempo parziale, lavoro agile.

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