Contrattazione

Rinnovato il ccnl per settore dell'industria della gomma e plastica

di Silvia Cainelli

In data 16 settembre 2020 tra la Federazione Gomma Plastica e Filcem – Cgil, Femca-Cisl e Uilcem – Uil è stata stipulata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 10 dicembre 2015 per i dipendenti delle industrie della gomma, cavi elettrici ed affini e per i dipendenti dell'industria delle materie plastiche.

Decorrenza e durata
Il presente contratto decorre dal 1° luglio 2019 e sarà valido fino al 31 dicembre 2022.

Classificazione del personale
All'articolo 4 le Parti concordano che a decorrere dal 1° gennaio 2021 tutti i dipendenti inquadrati al livello I dell'area produzione con mansione di addetti alla conduzione di macchine di produzione o all'esecuzione di operazioni di montaggio ed assemblaggio di prodotti, saranno in quadrati al livello H dopo il superamento del periodo di prova.

Orario di lavoro
All'articolo 8 l'orario annuo nomale dei lavoratori turnisti, calcolato in giornate lavorative di 8 ore, viene incrementato per gli anni 2020, 2021 e 2022 così come segue:
-gli addetti a tre turni alternati giornalieri, con attività svolta su 17 turni settimanali avranno un nuovo orario normale annuale per il triennio pari a 221 giornate per il 2020 e il 2021 e a 218 per il 2022
-gli addetti a tre turni alternati giornalieri, con attività svolta su 18 turni settimanali avranno un nuovo orario normale annuale per il triennio pari a 218,5 giornate per il 2020 e il 2021 e a 215,5 per il 2022
-gli addetti a tre turni alternati giornalieri, con attività svolta su 21 turni settimanali avranno un nuovo orario normale annuale per il triennio pari a 216,5 giornate per il 2020 e il 2021 e a 213,5 per il 2022

Orario di lavoro flessibile
Al paragrafo F dell'articolo 8 viene riconosciuto dalle Parti il diritto ad usufruire di orari di lavoro flessibile ai familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo dell'istruzione con DSA.

Banca ore solidale
Le Parti introducono l'istituto della Banca ore solidale per i dipendenti, al fine di tutelare le esigenze personali e familiari degli stessi. In base a tele istituto i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ad altri dipendenti dello stesso datore di lavoro, per consentire al beneficiario di assistere i figli minori che, a causa di particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti.

Giornate di riposo e riduzioni dell'orario di lavoro
Viene confermato il diritto dei dipendenti di godere di 4 giornate di riposo all'anno in sostituzione delle festività soppresse.
Ai lavoratori inoltre vengono riconosciute le seguenti riduzioni di orario annue:
-116 ore per i dipendenti che prestano l'attività su 21 turni settimanali di 8 ore giornaliere – cicli continui.
-100 ore per i dipendenti che svolgono la loro attività su 18 o più turni settimanali di 8 ore giornaliere.
-80 ore per i dipendenti che prestano l'attività su 17 turni settimanali di 8 ore giornaliere
-88 ore per coloro che svolgono il lavoro su 2 turni diurni per 7 giorni a settimana
-64 ore per i dipendenti che prestano l'attività su 16 o 15 turni settimanali di 8 ore giornaliere.
-52 ore per i lavoratori non addetti a turni o addetti a turni diversi da quelli sopra indicati.

Trattamento economico
Il rinnovo in commento prevede un aumento contrattuale complessivo, per il livello F, di euro 63,00 da riconoscere in due tranches:
- euro 32,00 dal 1° gennaio 2021;
euro 31,00 dal 1° gennaio 2022;
Le Parti concordano inoltre che, ai fini del rinnovo dei minimi contrattuali del triennio 2023-2025 la nuova retribuzione media di riferimento sarà pari ad euro 1907,00 lordi mensili.

Premio di risultato
Nelle aziende con un numero di dipendenti inferiore alle 100 unità che non hanno effettuato in passato la contrattazione del premio di produzione o di risultato e in tutte le realtà aziendali che nei tre anni precedenti non hanno realizzato o applicato tale contrattazione, sarà erogata l'indennità sostitutiva del premio di risultato.

Trattamento in caso di malattia o di infortunio non professionale
Il dipendente vittima di infortunio o affetto da malattia non professionali, che ha superato i limiti di conservazione del posto e di corresponsione dei trattamenti economici, può usufruire, previa richiesta scritta, di un periodo di aspettativa non retribuita della durata di 10 mesi.

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