Contrattazione

Con il contratto di rete di solidarietà si tutela l’occupazione della filiera

di Giampiero Falasca

La legge di conversione del decreto rilancio introduce un modello organizzativo molto innovativo per la gestione del personale impegnato nelle filiere produttive, il contratto di rete con causale di solidarietà (articolo 43-bis della legge 77/2020 di conversione del Dl 34/2020).

Con questa innovazione il legislatore ha aggiornato le regole del contratto di rete, in modo da consentire l’utilizzo di questo strumento per fronteggiare le pesanti conseguenze occupazionali derivanti dall’emergenza epidemiologica in corso.

Il contratto di rete con finalità di solidarietà mantiene la struttura di quello ordinario: anche questo è un accordo plurilaterale caratterizzato da uno scopo comune, mediante il quale più imprenditori conseguono un obiettivo congiunto. La peculiarità del nuovo strumento sta nel fatto che lo scopo comune ha carattere solidaristico: la tutela dei livelli occupazionali, per chi è in organico, e l’inserimento o reinserimento lavorativo per i soggetti che non sono ancora dipendenti delle imprese della rete.

Questo obiettivo può essere perseguito utilizzando la codatorialità e lo strumento del “distacco semplificato”: quest’ultimo, contrariamente a quanto previsto dal Dlgs 276/2003, non richiede l’espressa individuazione di un interesse del distaccante.

Un altro elemento caratteristico è la semplificazione degli adempimenti formali: in deroga alle regole generali contenute nel Dl 5/2009, questo contratto può essere costituito mediante un accordo sottoscritto dalle parti con firma digitale (disciplinata dall’articolo 24 del Dlgs 82/2015), con l’assistenza delle organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro.

Possono far parte della rete tutte le imprese “di filiera” che risultino colpite da crisi economiche, senza limitazioni connesse a requisiti dimensionali, a specifiche forme giuridiche o alla collocazione territoriale. Come ricorda la circolare esplicativa elaborata da Retimpresa sul tema (pubblicata il 15 settembre), il concetto di “filiera” va inteso in senso ampio e generico, nel senso che individua gli ambiti produttivi o i settori di attività colpiti dalla crisi, senza essere un vincolo insuperabile per le aziende che intendono aderire.

Una condizione che risulta, invece, insuperabile è la sussistenza di una situazione di crisi o di uno stato di emergenza: la circolare di Retimpresa fa l’esempio di epidemie, calamità naturali, catastrofi e crisi di indotto industriale. Tali situazioni devono, tuttavia, essere dichiarate con un provvedimento delle autorità competenti, che può consistere in una deliberazione del Consiglio dei ministri o in un decreto del ministero dello Sviluppo economico che riconosce una crisi industriale complessa.

Questi provvedimenti costituiscono il presupposto di partenza per la stipula del contratto di rete ma non vincolano la durata dell’accordo, che va determinata in funzione del tempo necessario al raggiungimento degli obiettivi proposti. Questo vuol dire che il contratto non deve necessariamente contenere un termine di durata: secondo la circolare di Retimpresa, è vero che il nuovo comma 4-sexies prevede un limite temporale alla possibilità di stipulare l’accordo (31 dicembre 2020), ma la legge non vieta che l’intesa abbia una durata che va oltre tale data, in funzione degli obiettivi e delle esigenze dichiarate dalle aziende al momento della stipula e della durata del contesto emergenziale.

Va infine evidenziato la necessità di uno scopo ben preciso: favorire il mantenimento dei livelli occupazionali delle aziende facenti parte della filiera colpite dalla crisi. Una finalità diversa da quella del contratto di rete ordinario, nel quale le imprese hanno l’obiettivo di migliorare la competitività sul mercato. Questi obiettivi dovranno essere perseguiti sulla base di un programma condiviso dagli aderenti, nel quale saranno indicati in maniera sintetica i diritti e gli obblighi di ciascun partecipante.

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