Contrattazione

Da leggi e giurisprudenza limiti ai non rappresentativi

di A.Zam.

Secondo l’ultimo aggiornamento del Cnel, in Italia sono in vigore circa 900 contratti collettivi nazionali di lavoro, di cui solo 300 sottoscritti da organizzazioni sindacali munite di effettiva rappresentatività.

La ragione di tale sovrabbondanza è rinvenibile nel dilagante fenomeno dei contratti collettivi “pirata”, ossia quelli stipulati da sindacati sedicenti rappresentativi la cui principale finalità è consentire ai datori di lavoro di fruire di significativi vantaggi sotto il profilo economico e normativo (dumping contrattuale).

Il fenomeno trae origine dalla mancata attuazione dell’articolo 39 della nostra carta costituzionale che impone ai sindacati la registrazione, al fine di poter stipulare contratti collettivi con efficacia erga omnes (ossia obbligatori nei confronti di tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto stesso si riferisce).

Stante, dunque, un sistema in cui la contrattazione collettiva è regolata unicamente dal diritto privato, non vi è alcuna norma di legge che impedisca a un’associazione sindacale senza una reale rappresentatività di stipulare un contratto collettivo e a un’azienda di applicarlo.

Esistono tuttavia alcuni limiti posti dalla legge e dalla giurisprudenza al proliferare di questo preoccupante fenomeno. Con riferimento, ad esempio, all’aspetto retributivo, la giurisprudenza costante ritiene inderogabili i trattamenti minimi previsti dai contratti di lavoro firmati da associazioni comparativamente più rappresentative: in tal modo, pur non essendo precluso alle associazioni minoritarie di esercitare la libertà sindacale attraverso la stipula di autonomi contratti collettivi, non viene a questi ultimi consentito di fissare standard retributivi inferiori a quelli previsti da quelli sottoscritti dalle organizzazioni munite di effettiva rappresentatività.

Inoltre, la legge riserva importanti prerogative ai contratti collettivi “rappresentativi”, come la possibilità di derogare alla disciplina legale di alcune tipologie contrattuali (contenuta, da ultimo, nel Dlgs 81/2015), ovvero quella di accedere alla contrattazione di prossimità (in base al Dl 138/2011).

Un altro importantissimo strumento di contrasto al fenomeno dei contratti “pirata” potrebbe essere l’implementazione generalizzata ed effettiva in tutti i settori merceologici di sistemi equilibrati e bilanciati di misurazione della rappresentanza sindacale sulla scorta di quello disciplinato, per l’area confindustriale, dal testo unico del 10 gennaio 2014, al quale è stata data attuazione lo scorso anno con la stipulazione della convenzione tra le parti sociali e l’Inps.

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