Contrattazione

Rinnovato il Ccnl per settore del legno

di Silvia Cainelli

Il 19 ottobre tra FederlegnoArredo e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, è stato sottoscritto il verbale di accordo per il rinnovo del Ccnl legno, sughero, mobile, arredamento e boschivi e forestali scaduto il 31 marzo 2019.

Decorrenza e durata
Il contratto decorre dal 1° aprile 2019 e scadrà il 31 dicembre 2022.
Le nuove disposizioni e le modifiche apportate ai singoli istituti contrattuali decorrono dal 1° gennaio 2021, mentre per il periodo compreso fra il 1° aprile 2019 e la data della firma dell’accordo, le parti confermano tutte le disposizioni economiche e normative del Ccnl 13 dicembre 2016.

Orario di lavoro
Le parti concordano che le aziende possono disporre ai propri dipendenti orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità per anno solare, per tutta l'unità produttiva o per singoli reparti. In particolare, possono prolungare o ridurre il normale orario settimanale di lavoro, nei periodi di maggiore o di minore intensità produttiva.
L'azienda dispone di quattro livelli all'anno di superamento dell'orario ordinario di lavoro così articolati:
-1° livello: fino a 45 ore annuali con relativa maggiorazione del 14 per cento;
-2° livello: da 46 a 80 ore annuali con relativa maggiorazione del 16 per cento;
-3° livello: da 81 a 96 ore annuali con relativa maggiorazione del 18 per cento;
-4° livello: da 97 a 112 ore annuali con relativa maggiorazione del 20 per cento.

Lavoro a turni
I lavoratori non possono rifiutarsi di eseguire turni di lavoro giornalieri e dovranno prestare la loro attività nel turno stabilito. Inoltre i turni saranno stabiliti con il criterio dell'avvicendamento in relazione alle esigenze tecniche dell'azienda fatta eccezione per i guardiani notturni.
Ai lavoratori che effettuino l'orario continuo di 8 ore giornaliere è concesso un riposo retribuito di mezz'ora per consumare il pasto. Nell'impossibilità tecnica di fruire di tale riposo, ai dipendenti verrà corrisposto un compenso pari alla quota oraria della retribuzione base maggiorata dell'8% fermo restando il diritto alla fruizione dei 10 minuti di pausa.
Ai lavoratori che operano in turni avvicendati sarà riconosciuta una maggiorazione:
- del 30 per cento per le ore di effettiva prestazione notturna;
- del 40 per cento per le ore di effettiva prestazione festiva.
In caso di prestazioni su tre turni avvicendati nelle 24 ore, al lavoratore sarà riconosciuta invece una pausa retribuita non inferiore ai 10 minuti ed il compenso sostitutivo viene fissato al 7 per cento.

Lavoro straordinario, notturno e festivo
Per il lavoro straordinario, notturno e festivo sono corrisposte le maggiorazioni percentuali, di seguito indicate, da calcolarsi sulla retribuzione base:
-lavoro straordinario diurno (feriale): 28 per cento;
-lavoro festivo anche a turni avvicendati compreso il ciclo continuo (compiuto nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo delle stesse e nei giorni festivi): 40 per cento per operai ed intermediari e 50 per cento per gli impiegati;
-lavoro notturno (dalle ore 22 alle ore 6) non compreso in turni avvicendati compreso il ciclo continuo: 35 per cento per gli operai e 30 per cento per intermediari e impiegati;
-lavoro notturno (dalle ore 22 alle ore 6) effettuato in turni avvicendati compreso ciclo continuo: 30 per cento;
-lavoro straordinario festivo: 50 per cento per operai ed intermediari e 60 per cento per impiegati;
-lavoro straordinario notturno: 50 per cento;
-lavoro straordinario festivo notturno: 60 per cento per operai e 70 per cento per intermediari e impiegati.
Per i cottimisti le predette percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, notturno e festivo saranno calcolate sul minimo tabellare maggiorate della percentuale contrattuale di cottimo e sull'eventuale terzo elemento.
La prestazione dei guardiani notturni non comporta la corresponsione delle percentuali di maggiorazione per il lavoro notturno.

Contratto di lavoro a tempo determinato
Il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, con contratto di somministrazione a tempo determinato e contratto di somministrazione a tempo indeterminato, non può eccedere complessivamente il 45% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre dell'anno precedente all'assunzione.
Il periodo di prova per i lavoratori a termine è così stabilito:
- operai: 3 settimane per la categoria AE1, 5 settimane per le categorie AE2, AE3, AS1,AS2, AS3;
- intermediari: 5 settimane;
- impiegati: 8 settimane per le categorie AE2, AE3, AE4, AS2, AS4, AC3, AC4 e 15 settimane per le categorie AC5, AD1, AD2, AD3.

Congedi parentali per maternità e paternità
A decorrere dal 1° gennaio 2021 viene riconosciuto per il congedo di maternità e paternità, un trattamento di assistenza aggiuntivo a quello previsto dalla legge, fino ad un'integrazione del 30% della retribuzione per i primi tre mesi di calendario di congedo immediatamente successivi al termine del congedo obbligatorio.

Elemento di garanzia retributiva
Con decorrenza 1° luglio 2020 è stato erogato un elemento di garanzia retributivo pari a 25,00 euro lordi mensili per 12 mensilità. Tale elemento spetta ai lavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione di secondo livello e che non percepiscono altri trattamenti retributivi individuali o collettivi, in aggiunta a quanto spettante per il Ccnl, pari o superiori a detto elemento e fino a concorrenza dello stesso.

Previdenza complementare
Con decorrenza 1° gennaio 2021 le aliquote a carico ditta al fondo di previdenza complementare Arco saranno del 2,20%, mentre rimarranno invariate le aliquote a carico degli iscritti. Con decorrenza 1° gennaio 2022 invece, le aliquote a carico delle aziende saranno del 2,30 per cento.

Trattamento economico
Il rinnovo prevede un aumento contrattuale complessivo, per il livello AE1 di 50,00 euro da riconoscere in due tranches:
- 25,00 euro dal 1° settembre 2020;
- 25,00 euro dal 1° gennaio 2021.
A fronte degli incrementi di produttività e di flessibilità, è riconosciuto inoltre un elemento di produttività non assorbibile che avrà incidenza su tutti gli istituti contrattuali di importo pari a 25,00 euro lordi con decorrenza gennaio 2021.

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